Il diritto naturale dei nostri nemici

GIOVANNI BIRINDELLI, 1.5.2022 (aggiornato il 2.5.2022)

Leggo di libertari che, in nome della libertà, inviano diffide ai datori di lavoro che, dopo il 1 maggio, impongono ai loro impiegati l’uso della mascherina, obbligo che dopo tale data è illegale: cioè contrario a quello che stabiliscono, ad oggi, gli ordini dell’autorità. L’invio di una tale diffida (e il procedimento legale che potrebbe seguirne), in sé, è una questione di poco interesse. Quello che invece è interessante, dal mio punto di vista, sono le implicazioni di un atteggiamento di questo tipo: in particolare, il fatto che il sentiero della libertà sembra essere sempre più perso perfino da chi, in quanto libertario, si è assunto il compito di curarlo, mantenerlo e svilupparlo.

La parola “libertà” è un’etichetta che, a differenza dell’etichetta “leone”, può essere applicata a qualsiasi sostanza e che quindi non dice nulla sulla sostanza. Perfino la schiavitù può essere chiamata (ed è stata chiamata) “libertà”. Per questo spesso è necessario, prima di usare la parola “libertà”, chiarire a quale tipo di sostanza ci si riferisce; in particolare, a quale tipo di regole coercitive ci si riferisce.

Se (ripeto: se) si ritiene che una caratteristica di queste regole coercitive debba essere il principio di uguaglianza davanti alla legge (e quindi la non-arbitrarietà), allora la logica ci obbliga ad applicare l’etichetta “libertà” a una sostanza molto specifica, e a nessun’altra: la sovranità del principio di non aggressione (l’aggressione è la violazione iniziale di proprietà mediante violenza, minaccia della stessa, violazione di contratti volontari, assenza di risarcimento in seguito a colpa). Infatti, il principio di non aggressione è l’unica regola coercitiva che è logicamente compatibile col principio di ugguaglianza davanti alla legge: sia “a monte” (non riconosce a nessuno il privilegio di compiere legalmente azioni che se compiesse chiunque altro sarebbero generalmente considerate dei crimini, come ad esempio l’imposizione fiscale o l’obbligo vaccinale), che “a valle” (vieta qualsiasi discriminazione legale fra persone: schiavitù, leggi razziali, Green Pass, progressività fiscale, proporzionalità fiscale ecc. ecc.).

La compatibilità logica ed esclusiva col principio di uguaglianza davanti alla legge rende il principio di non aggressione l’unica regola coercitiva non arbitraria, universale, indipendente dallo spazio e dal tempo, indipendente dalla volontà, dalle opinioni e dalle decisioni di chiunque (di qualsivoglia autorità, maggioranza, ‘popolo’ o altro). In questo senso, l’unica legge naturale. I libertari hanno modi diversi di dimostrare la naturalità del principio di non aggressione ma nessuno di loro, seguendo il metodo scientifico delle scienze sociali (la logica), contesta che il principio di non aggressione sia non solo una legge naturale ma l’unica esistente.

Se si ritiene quindi che la libertà debba essere compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge, allora la logica ci obbliga a identificare la libertà con la sovranità della legge non arbitraria o naturale: il principio di non aggressione.

Viceversa, se si ritiene che la libertà debba escludere il principio di uguaglianza davanti alla legge, e quindi che le regole coercitive applicate in una società debbano essere puramente arbitrarie, allora l’etichetta “libertà” può essere applicata a qualsiasi cosa, anche alla schiavitù.

Il rigore logico (scientifico) del concetto di diritto che caratterizza i libertari li espone ad alcune conseguenze scomode: da diverse forme di isolamento (che sono state esasperate con l’isteria pandemica) all’essere obbligati a difendere il diritto naturale dei loro nemici. 

I libertari non sono gli unici a riconoscere il diritto naturale dei loro nemici. I cosiddetti “libertari dei diritti civili” in alcuni casi particolari riconoscono questo diritto: per esempio, nel caso della libertà di espressione, il diritto dei loro nemici a esprimere il “pensiero che odiamo” (in quest’epoca folle in cui una persona viene perseguita per il cosiddetto “hate speech” o per dei commenti sulla transessualità che a qualcuno possono suonare sgradevoli, il fatto che la Corte Costituzionale statunitense nel 1977 difese il diritto dei neonazisti di manifestare, e le parole del giudice Brennan della stessa corte che affermò che «Se c’è un principio fondamentale alla base del Primo Emendamento è proprio quello che lo stato non può proibire l’espressione di un’idea semplicemente perché la società la trova offensiva o spiacevole» sembrano cose di un altro mondo). Tuttavia, i libertari tout court sono gli unici che riconoscono il diritto naturale dei loro nemici nell’ambito di una teoria del diritto logicamente coerente e nel suo complesso: non solo in alcuni suoi aspetti particolari, come quello della libertà di espressione o di altre cosiddette “libertà fondamentali” (la libertà è una sola, non ci sono libertà molteplici e indipendenti, alcune più importanti delle altre; quanto e perché un particolare aspetto della libertà sia importante per una persona in un certo momento lo può decidere e sapere solo quella persona).

Ora, in base alla (e nei limiti della) legge naturale, una persona ha il diritto di stabilire qualsiasi regola all’interno dei propri legittimi diritti di proprietà: per esempio, un ristoratore può pretendere che gli impiegati indossino una particolare divisa, una mascherina oppure che servano i tavoli nudi, se lo vuole (e naturalmente, per la stessa ragione, può anche stabilire quali persone accogliere nella sua proprietà in base a criteri puramente arbitrari). Finché non c’è aggressione (per esempio finché il lavoratore è libero di rifiutare e trovare un altro lavoro), per definizione non viene violato il principio di non aggressione. Minacciare di ricorso alla coercizione arbitraria (statale per di più) i datori di lavoro che impongono le mascherine ai loro dipendenti è quindi contrario ai principi di base del libertarismo.

Nei limiti in cui non viola gli accordi contrattuali, il datore di lavoro che impone le mascherine ai suoi dipendenti ha il pieno diritto naturale di farlo, indipendentemente da quali siano le misure statali in merito. Se non gli si riconosce questo diritto si riconoscono allo stato i “diritti” arbitrari che sostiene di avere. Se si invia una diffida dopo che il ministro comunista ha emesso il suo comando ma non prima, si riconosce implicitamente la legittimità di quel comando. Se si difende la libertà solo quando ci fa comodo, si legittima lo stato, lo statalismo e, paradossalmente, si contribuisce ad affossare la libertà. Sul piano dei principi, la libertà può essere difesa solo per intero.

Sul piano strategico (per esempio quando si vogliono aggregare molte persone contro particolari misure liberticide del governo), a volte può essere necessario tacere su alcune implicazioni della libertà che sono particolarmente poco digeribili alle persone che si vogliono aggregare (questa è una strategia che rispetto ma che non condivido). Tuttavia, un conto è tacere su alcune cose e un conto è violare il diritto naturale dei propri nemici. Ci possono essere molte ragioni per violare il diritto naturale dei propri nemici (specie quando sono stati collaborazionisti con una forma di apartheid contro di noi). Tuttavia, se violiamo il loro diritto naturale in nome della libertà implicitamente accogliamo l’idea di libertà dello stato. Cediamo al lato oscuro.

15 thoughts on “Il diritto naturale dei nostri nemici

  1. Gerardo February 3, 2023 / 9:49 pm

    Il diritto nella sua accezione autentica, non può che essere la difesa del proprietarismo, cioè di quei giusti limiti in cui la volontà di uno si può esprimere senza aggredire l’altro. Diversamente, si esce dal diritto e si entra nell’arbitrario. In base a quanto, non può esistere per definizione una relazione inversa tra proprietà e quindi libertà e sicurezza.

    In una società senza stato, anarchica, seguendo la bussola del proprietarismo, cioè del diritto, la questione in oggetto, verrebbe risolta nel modo seguente.

    Il datore di lavoro può chiedere giustamente al dipendente il rispetto di quei comportamenti stabiliti dal contratto, pena, se il dipendente si rifiuta, il licenziamento libero. Ma attenzione: i comportamenti ordinari sulla condotta aziendale, sia in senso generale che per quel preciso settore di attività, non hanno un bisogno di essere specificati nel contratto, mentre i comportamenti non ordinari si e attraverso parole che non lasciano spazio a interpretazione. In base al principio del proprietarismo, non è quindi per definizione possibile per un datore di lavoro licenziare liberamente un proprio dipendente perché quest’ultimo si sta rifiutando di adempiere a sua una richiesta di condotta aziendale non ordinaria–non esplicita dal contratto.

    Cosa è ordinario o non ordinario a dircelo sono le convenzioni umane in essere. Se le parti quindi non dovessero convergere da sole su quello che è ordinario e non ordinario, in caso di controversia, ecco che per risolverla pacificamente fanno entrare in gioco la decisione di un terzo, scelto con l’accordo volontario di entrambe le parti, cioè di un arbitro.

    Di conseguenza, se il datore di lavoro vuole chiedere al dipendente il rispetto di qualcosa di non ordinario (anche se egli ritiene che dovrebbe essere ordinario), ma questo non ordinario non ha, come detto sopra, casa nel contratto, in caso di controversia con un dipendente che non vuole adempiere alla richiesta, sono solo 2 le strade che potranno essere decise in sede arbitrale, seguendo il principio del proprietarismo: l’arbitro ammette la possibilità di licenziamento, ma il licenziamento (come già osservato) non potrà essere comunque libero, cioè sarà ammesso come possibile solo dietro il pagamento di un risarcimento; l’arbitro non ammette la possibilità di licenziamento e quindi se il licenziamento è già stato effettuato verrà chiesto al datore di lavoro la reintegra, che il dipendente potrà liberamente rinunciare, e il pagamento di un risarcimento in favore del dipendente. Quale di queste due pronunce sarà emessa, dipenderà dalle preferenze di carattere generale in vigore in quel determinato momento storico, oltre che dalla sensibilità dell’arbitro.

    Ma in una società dove c’è lo stato, qual è il diritto dello stato? In base al proprietarismo, lo stato può giustamente proibire alcune azioni se, e solo se, fosse ammissibile che anche un privato individuo possa giustamente utilizzare la forza per evitare o vendicare quel genere di azioni.

    Se lo stato fosse il risultato di un contratto sociale, questo, oltre a doversi occupare per definizione della punizione di chi trasgredisce i punti determinati dai principi del proprietarismo di base, deve occuparsi per definizione in modo proattivo anche della difesa di questi stessi punti; inoltre, potrebbe a ragione anche decidere in modo proattivo su quei punti lasciati indeterminati dai principi del proprietarismo di base, nonché poi della loro difesa e punizione di chi li trasgredisce. Di certo, regolare i rapporti esclusivi tra datore di lavoro e dipendenti, non significa né occuparsi dei punti determinati dai principi del proprietarismo di base, né occuparsi di quei punti lasciati indeterminati dai principi del proprietarismo di base, ma invadere il diritto di ciascuno di appartenersi, a meno di non postulare un contratto in cui ciascuno cede il proprio diritto di appartenersi allo stato.

    Detto quanto, “fatti empirici e deduzioni logiche non consentono di sostenere a ragione alcun contratto sociale come fondamento degli stati”.

    Poiché fatti empirici e deduzioni logiche non consentono di sostenere a ragione il contratto sociale come fondamento degli stati: 1) lo stato non dovrebbe esistere 2) dato che esiste, ma attraverso un monopolio illegittimo della forza nella società, quello che giustamente può andare a fare è solo quello che secondo il proprietarismo verrebbe considerato giusto per un individuo o un’organizzazione in una società anarchica.

    In base a quanto, in definitiva, il problema qui è la coercizione ingiusta e le narrazioni illogiche che lo stato diffonde per aumentare il suo intervento illegittimo e affermare la sua esistenza illegittima. Attraverso queste narrazioni sostiene la sua coercizione ingiusta, deformando le percezioni morali degli individui.

    Nel caso specifico, se un datore di lavoro obbedisce a una decisione illegittima dello stato per comandare qualcosa ai suoi dipendenti, pensando che tale decisione dello stato conferisca al suo successivo comando carattere di giustezza o di inattaccabilità morale e quindi giuridica, beh semplicemente non è così.

  2. Fra May 12, 2022 / 5:33 pm

    Giovanni permettimi di dissentire. stai analizzando una situazione fuori contesto secondo me. Qua il contesto è che negli ultimi due anni, quell’organizzazione criminale e criminogena che chiamiamo Stato ha compiuto un’aggressione senza precedenti nei confronti dei propri sudditi/schiavi/polli da spennare. In tale contesto son saltate tutte le regole. Siamo, o dovremmo essere (pochissimi lo sono) in guerra contro questo aggressore violento e pericolosissimo che ha persino diviso la società e distrutto l’ordine spontaneo come mai era riuscito nessuno prima. manco il baffetto.

    qua la soluzione oramai sarebbe una e una sola: far fuori i criminali, non importa con quale mezzo. non si tratta di aggressione ma legittima difesa, oramai più che dovuta e restaurare l’ordine spontaneo di una civiltà occidentale i cui infelici destini sono giunti a un pericolosissimo punto di non ritorno.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.