[GLOSSARIO]: Totalitarismo

Col termine totalitarismo intendo l’assenza di limiti non arbitrari all’esercizio di coercizione legale di alcuni su altri.

Un sistema totalitario non è quindi quello in cui un dittatore fa legalmente cose atroci, ma un sistema in cui l’autorità (sia essa un dittatore o una maggioranza parlamentare o altro) può aggredire legalmente altri (anche facendo cose non atroci), indipendentemente dal fatto che lo faccia o meno.

Perfino una situazione del tutto irrealistica in cui l’imposizione fiscale da parte dello stato fosse nulla, in cui ci fosse piena libertà monetaria, di espressione ecc. sarebbe un sistema totalitario se questa assenza di coercizione legale fosse una scelta delle maggioranze parlamentari o dei governi (cioè se il sistema fosse basato sul positivismo giuridico) invece che il risultato del riconoscimento della legge naturale, la quale rende questa assenza di coercizione non una fortunata concessione ma un oggettivo diritto scientifico che nessuna maggioranza o autorità può mai violare legalmente.

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[GLOSSARIO]: Rule of law

La Rule of law (malamente tradotto in italiano con “Stato di diritto”) letteralmente significa sovranità della legge ed è l’antitesi alla rule of men (la sovranità degli uomini). L’opposizione fra la rule of law e la rule of men è quindi quella che c’è fra una legge non arbitraria (la legge naturale) e una arbitraria (la “legge” positiva).

Purtroppo, oggi il termine rule of law ha cambiato significato e questo cambiamento di significato riflette quello del concetto di arbitrarietà della legge.

Una legge è logicamente non-arbitraria se non può essere fatta o disfatta per volontà di qualcuno, indipendentemente dal fatto che questo qualcuno sia una maggioranza (p. es. rappresentativa). Oggi, tuttavia, una legge viene generalmente considerata non-arbitraria (non se non può essere fatta o disfatta per volontà di qualcuno, ma) se è fatta da una maggioranza rappresentativa secondo le procedure burocratiche previste. Questo è logicamente assurdo in quanto non c’è nulla, nel fatto che una legge sia decisa da una maggioranza e seguendo particolari procedure burocratiche, che possa renderla meno arbitraria.

La rule of law (sovranità della legge) si oppone alla rule of men solo se la law in questione non è fatta dagli uomini: cioè solo se è la legge naturale. La sovranità della “legge” positiva, essendo questa sempre fatta dagli uomini, è sempre la rule of men, cioè l’antitesi della rule of law.

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[GLOSSARIO]: Certezza della legge

Nel caso della “legge” positiva, la certezza della legge è la sua precisione: l’assenza di punti poco chiari rispetto ai soggetti ai quali si rivolge la “legge”, ai tempi e alle modalità della sua applicazione, alle situazioni particolari a cui si applica e come, ecc.

Nel caso della Legge naturale, la certezza della legge è l’impossibilità che essa cambi da un momento all’altro, per esempio a seconda della volontà dell’autorità di turno.

E’ chiaro che per definizione questi due concetti di certezza della legge sono opposti e reciprocamente incompatibili come lo sono i relativi concetti di legge.

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[GLOSSARIO]: “legge” positiva (o fiat)

La “positività” della legge riguarda le sue caratteristiche strutturali, non i suoi contenuti.

Il termine “positivo” deriva dal latino positus: participio passato del verbo ponere che significa “porre, collocare, fabbricare” (etimo.it).

La “legge” positiva (o fiat o più semplicemente “legge”: fra virgolette e con la “l” minuscola) è quindi la legge fatta, fabbricata, decisa. Essa è il provvedimento particolare deciso dall’autorità: il suo comando. Il fatto che questa autorità sia un dittatore o un parlamento democraticamente eletto, in relazione alla positività della “legge”, è del tutto irrilevante.

Esistendo solo in quanto decisa da qualcuno, la “legge” positiva non è valida prima di essere stata decisa (pensiamo al lasciapassare chiamato “Green Pass”) né dopo che è stata abrogata. In altri termini, la “legge” positiva è precisamente limitata nel tempo dalle decisioni di chi ha il potere di farla e di disfarla.

Inoltre, la “legge” positiva è precisamente limitata anche nello spazio: essa è cioè valida solo all’interno dello spazio fisico in cui chi la impone ha il potere di farlo. Per esempio, il governo italiano può imporre il lasciapassare in Italia ma non in Svizzera.

La “legge” positiva (p. es. le “leggi” razziali, il lasciapassare, l’obbligo di allacciare le cinture, l’obbligo di pagare le tasse, l’obbligo di accettare il denaro fiat di stato, ecc.) è sempre decisa in funzione di uno scopo particolare che chi la decide ritiene essere buono, giusto, necessario o addirittura nell'”interesse pubblico” (*).

Il limite alla “legge” positiva è quindi la volontà di chi ha il potere di farla. In questo senso, la “legge” positiva è sempre arbitraria e di per sé non solo garantisce l’assenza di alcun limite non-arbitrario al potere coercitivo di chi la fa ma è strumento di quel potere coercitivo arbitrario. E un potere coercitivo illimitato (o, il che è lo stesso, arbitrariamente limitato) ha la tendenza naturale e logica a espandersi nel lungo periodo (sarebbe irrazionale aspettarsi il contrario).

L’obiezione comune che la costituzione costituirebbe questo limite è fondamentalmente errata. Infatti la costituzione, ove presente, spesso (come nel caso della costituzione italiana) con tutte le sue assurdità, contraddizioni logiche e violazioni della libertà, è essa stessa necessariamente una “legge” positiva (quindi arbitraria), anche se la più alta in grado. In altri termini, essa può essere un limite al potere coercitivo delle “leggi” positive di grado inferiore (anche se di solito un limite più formale che sostanziale: basti vedere quello che è successo col lockdown imposto via “dpcm”, col lasciapassare “Green Pass”, con lo stato di sorveglianza e così di seguito) ma non alla “legge” positiva in quanto tale in quanto la costituzione non può limitare sé stessa.

Dato che solo l’autorità ha il potere di fare e di disfare la “legge” positiva (inclusa l’eventuale costituzione), la “legge” positiva per definizione viola il principio di uguaglianza davanti alla legge: essa stessa presuppone che qualcuno (p. es. l’autorità) possa compiere azioni che se compiesse chiunque altro sarebbero considerate dei crimini (p. es., se la persona comune avesse fatto quello che ha fatto il governo con lockdown sarebbe stata incriminata per sequestro di persona).

La “legge” positiva è quindi, in sintesi, lo strumento di un potere coercitivo arbitrario e illimitato di alcuni su altri. In questo senso, è un concetto di legge puramente totalitario.

(*) Voce del glossario di prossima pubblicazione

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[GLOSSARIO]: Legge

Col termine legge intendo un regola coercitiva di comportamento individuale: cioè una regola di comportamento la cui violazione giustifica, dal punto di vista di chi la decide o di chi la difende, il ricorso alla coercizione fisica.

Così definita, la legge è un guscio vuoto: nel senso che questa definizione non dice nulla della natura della legge (in particolare se essa è arbitraria o meno) né dei suoi contenuti (p. es. se essi sono “buoni” o “cattivi”).

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[GLOSSARIO]: Disuguaglianza legale

La disuguaglianza legale è quella particolare forma di disuguaglianza davanti alla legge in cui:

  1. le persone o le organizzazioni sono classificate in gruppi: p. es. “ricchi” e “non ricchi”; “ariani” e “non ariani”; “vaccinati” e “non vaccinati”; “stato” e “non stato”;
  2. la “legge” positiva tratta allo stesso modo persone/organizzazioni che sono state classificate negli stessi gruppi;
  3. la “legge” positiva tratta in modo diverso persone/organizzazioni che sono state classificate in gruppi diversi.

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[GLOSSARIO] Scienza della libertà

Per filosofia politica intendo lo studio delle regole coercitive di comportamento nell’ambito della società, cioè di quelle regole la cui violazione si ritiene giustifichi il ricorso alla coercizione fisica nei confronti del trasgressore.

Per filosofia della libertà intendo quella parte della filosofia politica secondo cui una regola coercitiva necessaria a una qualsivoglia idea di giustizia è il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Per scienza della libertà intendo quella parte della filosofia della libertà che, adottando la logica come metodo di studio, è non arbitraria e logicamente coerente.

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[GLOSSARIO]: Uguaglianza davanti alla legge

L’uguaglianza davanti alla legge è quel principio in base al quale le regole coercitive di comportamento si applicano a tutti allo stesso modo, nessuno escluso. Questo principio stabilisce che se un’azione è illegale se a compierla A, allora essa deve essere illegale anche se a compierla è B (indipendentemente dal fatto che B sia lo stato o altri).

Il principio di uguaglianza davanti alla legge è quindi logicamente incompatibile col fatto che una particolare organizzazione (p. es. lo stato) possa compiere legalmente atti che se compiesse chiunque altro sarebbero considerati dei crimini (p. es. tassare o monopolizzare il denaro con la forza oppure limitare la libertà di chi non si vaccina).

Essendo logico, il principio di uguaglianza davanti alla legge è naturale: esso è valido sempre e ovunque, indipendentemente dalle decisioni di chiunque (in particolare, da quelle dell’autorità e della maggioranza) e indipendentemente dalle conseguenze del suo rispetto.

Il principio di uguaglianza davanti alla legge è una “condizione binaria (0,1)” di qualunque idea di libertà e di qualunque sistema politico e sociale: questi o rispettano il principio di uguaglianza davanti alla legge, oppure non lo rispettano. Logicamente, non possono esserci vie di mezzo.

La possibilità di violare legalmente il principio di uguaglianza davanti alla legge implica di per sé un potere politico (coercitivo) illimitato. L’uguaglianza davanti alla legge è infatti l’unico limite non arbitrario alle azioni coercitive di chiunque: se questo limite non arbitrario salta, non ce ne possono logicamente essere altri. Ci possono essere limiti arbitrari (p. es. la costituzione, la regola della maggioranza, ecc.), naturalmente. Tuttavia, l’arbitrarietà dei limiti legali alle azioni coercitive di chiunque, e in particolare del più forte (p. es. dello stato o della maggioranza), è ciò che definisce il totalitarismo.

L’uguaglianza davanti alla legge è logicamente incompatibile con l’uguaglianza di situazioni economiche (o anche una minore disuguaglianza delle stesse) ottenuta per via coercitiva. Questo deriva dal fatto che gli individui sono tutti diversi (hanno preferenze diverse, priorità diverse, si trovano in luoghi diversi in momenti diversi, hanno caratteristiche diverse, hanno talenti e debolezze diversi, ecc.). Se essi fossero trattati tutti allo stesso modo (cioè se nei loro confronti fosse rispettata l’uguaglianza davanti alla legge) essi, date le diversità accennate in minima parte sopra, finirebbero necessariamente in posizioni economiche molto diverse. Date le loro diversità individuali, l’unico modo per farli finire nella stessa posizione economica (o in una posizione economica meno diversa) è quello di trattarli in modi diversi (cioè di violare il principio di uguaglianza davanti alla legge).

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[GLOSSARIO]: Libertà

La libertà è la sovranità del principio di non aggressione.

In altre parole, è la sovranità dell’unica regola coercitiva di comportamento individuale che non viola (né presuppone o implica la violazione del) principio di uguaglianza davanti alla legge. In questo senso, il principio di non aggressione è una regola coercitiva di comportamento (o legge) non arbitraria (naturale).

Tutte le regole coercitive di comportamento che sono compatibili col principio di uguaglianza davanti alla legge (p.es. la regola che vieta di rubare, quella che vieta di stuprare, ecc.) sono casi particolari del principio di non aggressione. Questo fatto può essere dedotto logicamente a priori ma è osservabile anche empiricamente a posteriori.

Viceversa, tutte le regole coercitive di comportamento che non sono compatibili col principio di uguaglianza davanti alla legge (p.es. la regola che impone di pagare le tasse – se la persona comune facesse quello che fa lo stato quando paga le tasse sarebbe incriminata, dallo stato stesso, di estorsione – o la “legge” dello stato che impone di avere il “Green Pass” per andare al ristorante) sono violazioni del principio di non aggressione; quindi della sovranità della legge non arbitraria; quindi della libertà.

Essendo dedotto logicamente, il principio di non aggressione è non arbitrario; è valido per chiunque allo stesso modo (senza eccezioni)ì, in ogni luogo, in ogni tempo, quali che siano le conseguenze materiali del suo rispetto o della sua difesa; indipendentemente dal fatto che sia riconosciuto o rispettato; indipendentemente dalle opinioni della maggioranza; indipendentemente dal fatto che le sue violazioni siano legali.

La filosofia della libertà (o filosofia politica) è l’insieme delle diverse teorie della libertà. La scienza della libertà è la teoria della libertà vincolata dalla logica (quindi non arbitraria).

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