Mazzucco: “evasione vaccinale”, evasione fiscale e logica à la carte

GIOVANNI BIRINDELLI, 20.9.2021 (aggiornato il 21.9.2021)

Da quando, quest’estate, per caso sono capitato su una trasmissione di Massimo Mazzucco sulle news della settimana (quasi tutte sul Covid), queste per me sono diventate un appuntamento imperdibile: l’unica fonte italiana di informazioni attendibile su questo argomento. Una sola trasmissione di Mazzucco su questo tema per me vale molto di più di tutto quello che è stato detto e scritto dall’intera stampa mainstream. Da una parte: fatti, logica e principi. Dall’altra: propaganda, “ordini di cavalleria”, e basta. 

Fatti, come quello della proporzione di persone vaccinate due volte che in Israele (il paese più vaccinato al mondo) sono ricoverate in ospedale: il 13% secondo il braccio destro del Generale Figliuolo; fra l’85 e il 90% secondo il direttore dell’ospedale di Gerusalemme (si veda questo video di Mazzucco, a partire dal min. 8:35).

Logica, come quella che, sulla base del fatto scientifico che chi è vaccinato può ammalarsi (vedi sopra) e contagiare altri, porta a dedurre con apodittica certezza che, quando Draghi ha detto che “il green pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le proprie attività, a divertirsi … con la garanzia di ritrovarsi fra persone che non sono contagiose” ha affermato il falso, per di più su una misura che limita la libertà delle persone (di una categoria di persone) come in Italia non era mai stata limitata dal Fascismo.

Principi, come quello che il corpo di una persona è inviolabile.

Purtroppo, questi stessi fatti, questa stessa logica e questi stessi principi Mazzucco li butta dalla finestra non appena si toccano temi relativi all’economia o agli aspetti economici della stessa libertà che lui difende in modo così egregio e coerente nel caso del Covid.

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[GLOSSARIO]: Totalitarismo

Col termine totalitarismo intendo l’assenza di limiti non arbitrari all’esercizio di coercizione legale di alcuni su altri.

Un sistema totalitario non è quindi quello in cui un dittatore fa legalmente cose atroci, ma un sistema in cui l’autorità (sia essa un dittatore o una maggioranza parlamentare o altro) può aggredire legalmente altri (anche facendo cose non atroci), indipendentemente dal fatto che lo faccia o meno.

Perfino una situazione del tutto irrealistica in cui l’imposizione fiscale da parte dello stato fosse nulla, in cui ci fosse piena libertà monetaria, di espressione ecc. sarebbe un sistema totalitario se questa assenza di coercizione legale fosse una scelta delle maggioranze parlamentari o dei governi (cioè se il sistema fosse basato sul positivismo giuridico) invece che il risultato del riconoscimento della legge naturale, la quale rende questa assenza di coercizione non una fortunata concessione ma un oggettivo diritto scientifico che nessuna maggioranza o autorità può mai violare legalmente.

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[GLOSSARIO]: Rule of law

La Rule of law (malamente tradotto in italiano con “Stato di diritto”) letteralmente significa sovranità della legge ed è l’antitesi alla rule of men (la sovranità degli uomini). L’opposizione fra la rule of law e la rule of men è quindi quella che c’è fra una legge non arbitraria (la legge naturale) e una arbitraria (la “legge” positiva).

Purtroppo, oggi il termine rule of law ha cambiato significato e questo cambiamento di significato riflette quello del concetto di arbitrarietà della legge.

Una legge è logicamente non-arbitraria se non può essere fatta o disfatta per volontà di qualcuno, indipendentemente dal fatto che questo qualcuno sia una maggioranza (p. es. rappresentativa). Oggi, tuttavia, una legge viene generalmente considerata non-arbitraria (non se non può essere fatta o disfatta per volontà di qualcuno, ma) se è fatta da una maggioranza rappresentativa secondo le procedure burocratiche previste. Questo è logicamente assurdo in quanto non c’è nulla, nel fatto che una legge sia decisa da una maggioranza e seguendo particolari procedure burocratiche, che possa renderla meno arbitraria.

La rule of law (sovranità della legge) si oppone alla rule of men solo se la law in questione non è fatta dagli uomini: cioè solo se è la legge naturale. La sovranità della “legge” positiva, essendo questa sempre fatta dagli uomini, è sempre la rule of men, cioè l’antitesi della rule of law.

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[GLOSSARIO]: Certezza della legge

Nel caso della “legge” positiva, la certezza della legge è la sua precisione: l’assenza di punti poco chiari rispetto ai soggetti ai quali si rivolge la “legge”, ai tempi e alle modalità della sua applicazione, alle situazioni particolari a cui si applica e come, ecc.

Nel caso della Legge naturale, la certezza della legge è l’impossibilità che essa cambi da un momento all’altro, per esempio a seconda della volontà dell’autorità di turno.

E’ chiaro che per definizione questi due concetti di certezza della legge sono opposti e reciprocamente incompatibili come lo sono i relativi concetti di legge.

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[GLOSSARIO]: Legge naturale (o Legge)

La “naturalità” della legge riguarda le sue caratteristiche strutturali. Dato che queste, come vedremo, la rendono non arbitraria, esse determinano anche il suo contenuto: questo infatti non può essere (come è per la “legge” positiva, che è arbitraria) qualsiasi cosa.

La caratteristica strutturale fondamentale della Legge naturale (quella che la rende tale) è la sua compatibilità col principio di uguaglianza davanti alla legge. Tale compatibilità infatti, essendo logica, non è arbitraria: essa è valida sempre, in ogni momento, in ogni luogo, indipendentemente dalla volontà e dalle visioni del mondo di chiunque. Una legge è naturale se è logicamente compatibile, senza eccezioni, col principio di uguaglianza davanti alla legge.

Esiste un’unica legge che è compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge: il principio di non aggressione (NAP). Questo è il principio secondo il quale non si deve violare la proprietà di alcuno mediante il ricorso iniziale (non di risposta) a coercizione fisica, violenza fisica, minaccia delle stesse, violazione di obblighi contrattuali, inganno e simili.

Il principio di non aggressione ha molte espressioni particolari, in genere a seconda del tipo di proprietà che è violata (p. es. corpo, denaro, ecc.) e di come è violata: il divieto di stuprare, di rubare, di tassare, di imporre l’uso di una particolare moneta, di vaccinarsi ecc. sono tutte espressioni particolari diverse dello stesso principio di non aggressione.

Il NAP è logicamente compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge in quanto è possibile dedurre logicamente (e osservare empiricamente) che non lo viola mai né ne presuppone mai la violazione da parte di alcuno.

Il fatto che il principio di non aggressione sia l’unica legge compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge può essere, di nuovo, dedotto logicamente (approccio scientifico) oppure osservato cercando in vano una legge diversa dal NAP e dalle sue espressioni particolari che sia compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge (approccio empirico)*.

Il NAP è quindi l’unica legge non arbitraria e, in questo senso, naturale.

Essendo una legge logicamente definita (non arbitraria, naturale), ed essendo la logica indipendente dal tempo, dallo spazio e dalle opinioni/volontà di chiunque (inclusa ovviamente la maggioranza), il NAP è una legge valida senza limiti di tempo (era valida 100 miliardi di anni fa come lo sarà fra 100 miliardi di anni) né di spazio (è valida in ogni punto della Terra così come lo è in qualsiasi altro punto dell’universo) ed è indipendente dalla volontà e dalle opinioni di alcuno (inclusa ovviamente la maggioranza).

La legge naturale o non arbitraria (il principio di non aggressione con tutte le sue particolari espressioni) è quindi il limite non arbitrario al potere coercitivo di chiunque.

La sovranità del principio di non aggressione la chiamiamo Libertà.

(*) Per esempio, la legge che impone di pagare le tasse non è compatibile col (e viola il) principio di non aggressione per varie ragioni, la prima delle quali è che presuppone che un particolare soggetto possa compiere legalmente azioni (nella fattispecie: sottrarre del denaro a qualcuno con la minaccia della violenza fisica) che se compiesse chiunque altro sarebbero considerate dei crimini.

Un caso meno evidente è quello di una regola che consentisse a chiunque (senza eccezioni) di prendere con la forza la proprietà di chiunque altro. Questa regola, che è incompatibile col principio di non aggressione, è invece compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge. A prima vista, questo sembrerebbe invalidare l’affermazione secondo cui il NAP è l’unica legge compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge. In realtà non viola quest’affermazione perché tale regola, a differenza del NAP, non è una legge: non è cioè una regola coercitiva di comportamento individuale (una regola la cui violazione giustifica, dal punto di vista di chi la fa o la difende, il ricorso alla coercizione fisica): la regola infatti non obbliga con la forza le persone a rubare. Quindi l’affermazione secondo cui il NAP è l’unica legge compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge è confermata.

Si potrebbe allora proporre il caso della regola che obbliga tutti con la forza di rubare: questa sarebbe una legge ma non sarebbe compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge in quanto, fra le altre cose, presuppone che qualcuno possa legalmente fare qualcosa (in questo caso imporre a tutti, anche a chi non lo volesse, di rubare) che altri (chi non volesse rubare) non può fare.

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[GLOSSARIO]: “legge” positiva (o fiat)

La “positività” della legge riguarda le sue caratteristiche strutturali, non i suoi contenuti.

Il termine “positivo” deriva dal latino positus: participio passato del verbo ponere che significa “porre, collocare, fabbricare” (etimo.it).

La “legge” positiva (o fiat o più semplicemente “legge”: fra virgolette e con la “l” minuscola) è quindi la legge fatta, fabbricata, decisa. Essa è il provvedimento particolare deciso dall’autorità: il suo comando. Il fatto che questa autorità sia un dittatore o un parlamento democraticamente eletto, in relazione alla positività della “legge”, è del tutto irrilevante.

Esistendo solo in quanto decisa da qualcuno, la “legge” positiva non è valida prima di essere stata decisa (pensiamo al lasciapassare chiamato “Green Pass”) né dopo che è stata abrogata. In altri termini, la “legge” positiva è precisamente limitata nel tempo dalle decisioni di chi ha il potere di farla e di disfarla.

Inoltre, la “legge” positiva è precisamente limitata anche nello spazio: essa è cioè valida solo all’interno dello spazio fisico in cui chi la impone ha il potere di farlo. Per esempio, il governo italiano può imporre il lasciapassare in Italia ma non in Svizzera.

La “legge” positiva (p. es. le “leggi” razziali, il lasciapassare, l’obbligo di allacciare le cinture, l’obbligo di pagare le tasse, l’obbligo di accettare il denaro fiat di stato, ecc.) è sempre decisa in funzione di uno scopo particolare che chi la decide ritiene essere buono, giusto, necessario o addirittura nell'”interesse pubblico” (*).

Il limite alla “legge” positiva è quindi la volontà di chi ha il potere di farla. In questo senso, la “legge” positiva è sempre arbitraria e di per sé non solo garantisce l’assenza di alcun limite non-arbitrario al potere coercitivo di chi la fa ma è strumento di quel potere coercitivo arbitrario. E un potere coercitivo illimitato (o, il che è lo stesso, arbitrariamente limitato) ha la tendenza naturale e logica a espandersi nel lungo periodo (sarebbe irrazionale aspettarsi il contrario).

L’obiezione comune che la costituzione costituirebbe questo limite è fondamentalmente errata. Infatti la costituzione, ove presente, spesso (come nel caso della costituzione italiana) con tutte le sue assurdità, contraddizioni logiche e violazioni della libertà, è essa stessa necessariamente una “legge” positiva (quindi arbitraria), anche se la più alta in grado. In altri termini, essa può essere un limite al potere coercitivo delle “leggi” positive di grado inferiore (anche se di solito un limite più formale che sostanziale: basti vedere quello che è successo col lockdown imposto via “dpcm”, col lasciapassare “Green Pass”, con lo stato di sorveglianza e così di seguito) ma non alla “legge” positiva in quanto tale in quanto la costituzione non può limitare sé stessa.

Dato che solo l’autorità ha il potere di fare e di disfare la “legge” positiva (inclusa l’eventuale costituzione), la “legge” positiva per definizione viola il principio di uguaglianza davanti alla legge: essa stessa presuppone che qualcuno (p. es. l’autorità) possa compiere azioni che se compiesse chiunque altro sarebbero considerate dei crimini (p. es., se la persona comune avesse fatto quello che ha fatto il governo con lockdown sarebbe stata incriminata per sequestro di persona).

La “legge” positiva è quindi, in sintesi, lo strumento di un potere coercitivo arbitrario e illimitato di alcuni su altri. In questo senso, è un concetto di legge puramente totalitario.

(*) Voce del glossario di prossima pubblicazione

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[GLOSSARIO]: Legge

Col termine legge intendo un regola coercitiva di comportamento individuale: cioè una regola di comportamento la cui violazione giustifica, dal punto di vista di chi la decide o di chi la difende, il ricorso alla coercizione fisica.

Così definita, la legge è un guscio vuoto: nel senso che questa definizione non dice nulla della natura della legge (in particolare se essa è arbitraria o meno) né dei suoi contenuti (p. es. se essi sono “buoni” o “cattivi”).

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[GLOSSARIO]: Disuguaglianza legale

La disuguaglianza legale è quella particolare forma di disuguaglianza davanti alla legge in cui:

  1. le persone o le organizzazioni sono classificate in gruppi: p. es. “ricchi” e “non ricchi”; “ariani” e “non ariani”; “vaccinati” e “non vaccinati”; “stato” e “non stato”;
  2. la “legge” positiva tratta allo stesso modo persone/organizzazioni che sono state classificate negli stessi gruppi;
  3. la “legge” positiva tratta in modo diverso persone/organizzazioni che sono state classificate in gruppi diversi.

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