GIOVANNI BIRINDELLI, 20.7.2021 (corretto il 24.7.2021)
In un recente articolo su Il Sole 24 Ore, Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani sostengono che l’arbitraria limitazione della libertà di movimento di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid (il cosiddetto “Green Pass”) non è in contrasto con la costituzione. L’argomentazione di fondo è che “la costituzione tutela la salute come interesse della collettività”. Secondo una sentenza della corte costituzionale del 2018, la costituzione consentirebbe “l’imposizione di un trattamento sanitario se diretto ‘non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri’”. Questo, tuttavia, continuano gli autori, ad alcune condizioni. Prima fra tutte il fatto che “la scienza garantisca, entro i confini in cui può farlo, la sicurezza dei vaccini e la loro indispensabilità per superare la pandemia”. Gli autori dell’articolo sono del parere che tale violazione della libertà (il “Green Pass”) “corrisponda a un bilanciamento fra beni giuridici ben orientato dal punto di vista costituzionale … Come si opera questo bilanciamento? In base ad alcune regole note, declinate seguendo il principio di ragionevolezza. Possiamo ricordarne alcuni: i beni collettivi possono fare premio su quelli individuali; in base al principio di solidarietà, le persone più deboli debbono essere tutelate; in base a quello di responsabilità, chi si è posto in una posizione di rischio che avrebbe potuto evitare senza difficoltà, può essere, in una certa misura, meno tutelato di chi quella stessa posizione di rischio non ha potuto evitare; infine, situazioni emergenziali possono giustificare una maggiore compressione, per il tempo strettamente necessario, di alcuni diritti fondamentali”.
I problemi con la tesi esposta nell’articolo sono di due tipi: puntuali e strutturali. Questi due tipi di problemi sono uno il riflesso dell’altro ma per semplicità espositiva è meglio discuterli separatamente.
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