Recensione del film “Gone baby gone”, di Ben Affleck

GIOVANNI BIRINDELLI, 7.1.2023

(Non leggere questa recensione se non si vuole sapere come finisce il film).

Il film Gone baby gone di Ben Affleck racconta la storia del rapimento di una bambina. La piccola non ha padre e vive con la madre tossicodipendente. La madre è una persona talmente disastrata e irresponsabile che la vita della figlia non solo è un inferno di squallore e angoscia ma è anche spesso in pericolo: all’età di tre anni la madre la lascia intenzionalmente in auto per ore sotto il sole cocente per andare a divertirsi con un amico e la piccola quasi ne muore; la porta con sé quando ruba parecchio denaro a un boss mafioso; ecc.

Fino a poco prima della fine del film lo spettatore è portato a credere che la bambina sia stata rapita dal mafioso a cui la madre aveva rubato il denaro e poi uccisa, anche se il corpo non è stato mai trovato.

Alla fine del film, tuttavia, si scopre che a rapirla è stato il capo della divisione di polizia dedicata alla protezione dei bamibini la cui figlia a sua volta era stata uccisa molti anni prima. Il poliziotto e sua moglie le danno tutto l’amore e la protezione che una bella famiglia “normale” e benestante possono dare a una figlia. Con loro la piccola è finalmente al sicuro e felice.

Continue reading

La strategia di Bitcoin può essere applicata alla legislazione

GIOVANNI BIRINDELLI, 24.9.2022

(Testo dell’intervento all’assemblea del Movimento Libertario, 2022. Il video a questo link).

Nello stato moderno, e nel lungo periodo, il livello di coercizione legale e arbitraria dello stato sull’individuo non ha fatto che aumentare in modo accelerato. Le prospettive sono sempre peggiori. Fra noi libertari non è necessario ricordare il motivo che rende questo inevitabile: la sostituzione della legge arbitraria (la legge fiat o positiva – la decisione dell’autorità: lo strumento di potere coercitivo arbitrario) alla legge non arbitraria (o naturale – il principio di non aggressione: il limite non arbitrario a ogni potere coercitivo). Il principio di non aggressione è legge naturale non perché lo diciamo noi, ma perché è l’unica regola coercitiva che è logicamente compatibile col principio di uguaglianza davanti alla legge. E la logica non è un’opinione.

Ovviamente, in quanto logico, il principio di uguaglianza davanti alla legge non ammette eccezioni, non ammette compromessi, doppi standard, “terze vie” o “equilibri”. Non ammette che un’organizzazione (p. es. lo stato) possa compiere legalmente, nel nome dell’“interesse pubblico”, della “giustizia sociale” o di altra presa per i fondelli politicamente corretta, azioni (come tassare, regolamentare, ecc.) che, se compiesse chiunque altro, sarebbero perseguite come crimini. Né ammette che le regole coercitive e legali a cui sono sottoposti alcuni siano diverse da quelle a cui sono sottoposti altri (ogni riferimento alle leggi razziali, alla progressività fiscale, al Green Pass e così via, all’infinito, è puramente intenzionale).

Per lo stato, non c’è veleno più letale del principio di uguaglianza davanti alla legge, perché l’esistenza stessa dello stato, sia concettuale che economica, si basa sulla disuguaglianza legale e quindi sulla violazione più pura e estrema del principio di uguaglianza davanti alla legge.

Continue reading

Il diritto naturale dei nostri nemici

GIOVANNI BIRINDELLI, 1.5.2022 (aggiornato il 2.5.2022)

Leggo di libertari che, in nome della libertà, inviano diffide ai datori di lavoro che, dopo il 1 maggio, impongono ai loro impiegati l’uso della mascherina, obbligo che dopo tale data è illegale: cioè contrario a quello che stabiliscono, ad oggi, gli ordini dell’autorità. L’invio di una tale diffida (e il procedimento legale che potrebbe seguirne), in sé, è una questione di poco interesse. Quello che invece è interessante, dal mio punto di vista, sono le implicazioni di un atteggiamento di questo tipo: in particolare, il fatto che il sentiero della libertà sembra essere sempre più perso perfino da chi, in quanto libertario, si è assunto il compito di curarlo, mantenerlo e svilupparlo.

La parola “libertà” è un’etichetta che, a differenza dell’etichetta “leone”, può essere applicata a qualsiasi sostanza e che quindi non dice nulla sulla sostanza. Perfino la schiavitù può essere chiamata (ed è stata chiamata) “libertà”. Per questo spesso è necessario, prima di usare la parola “libertà”, chiarire a quale tipo di sostanza ci si riferisce; in particolare, a quale tipo di regole coercitive ci si riferisce.

Continue reading

I libertari che parlano come i collettivisti scherzano o fanno sul serio?

GIOVANNI BIRINDELLI, 13.2.2022

Sul sito difendersiora.it, l’Avv. Fusillo, che è il presidente del Movimento Libertario, sta facendo un lavoro generoso e davvero straordinario per aiutare le persone a difendersi legalmente dal Green Pass & Co.: a “mettere sabbia negli ingranaggi” della macchina burocratica, per usare le sue stesse parole. Al di là di un caso particolare in cui questa strategia di resistenza non mi sembra compatibile coi principi di libertà che si vogliono difendere1, l’approccio di usare le stesse armi del nemico contro di lui è efficace per rallentarne l’avanzata. Per questo, credo che l’Avv. Fusillo non potrebbe mai essere ringraziato abbastanza.

Un suo recente video, tuttavia, mi ha sorpreso. In questo video egli afferma che:

I padri costituenti sono stati molto saggi ma non hanno potuto evidentemente tener conto degli sviluppi che avrebbe avuto il nostro paese … Serve una nuova stagione costituente … Quello che noi abbiamo come costituzione, ha sicuramente molte luci, molti elementi assai positivi … Questo non è il concetto di una democrazia, non ha nulla a che vedere con la sovranità popolare. E’ il momento che il popolo riprenda in mano la sua sacrosanta sovranità”.

Queste parole non mi avrebbero sorpreso se l’Avv. Fusillo fosse stato uno statalista, magari liberale. Mi hanno sorpreso perché egli è il presidente del Movimento Libertario. 

Continue reading

Anarcocapitalisti e miniarchici

Il commento di un “lettore per caso” a un recente articolo esprime una confusione che è estremamente comune fra i nemici della libertà. Per questo, ho pensato che potesse essere utile riportarlo qui insieme alla mia risposta. In questo modo, quando qualcuno mi muove queste obiezioni posso rimandarlo a questo articolo invece che ogni volta dover ricominciare daccapo a ripetere le stesse cose.

Ciao, premetto che parlo solo per me, non voglio mettere in bocca ad altri parole mie. Secondo me questa epidemia ha avuto come aspetto ‘positivo’ il distinguere nettamente tra anarcocapitalisti e minarchisti. Da quel che scrivi suppongo tu sia un anarcocapitalista e, scusa la franchezza, ma penso che come tutti gli anarcocapitalisti hai la testa un pò tra le nuvole :-). Il ‘bene pubblico’ secondo me esiste. Da che mondo è mondo le società esistono ed esisteranno sempre. E’ il principio di non aggressione che non esiste. Tra società vale il principio dell’equilibrio del terrore. Capisco che l’anarcocapitalismo ha il suo fascino, distingue nettamente tra i buoni ed i cattivi (le tasse sono un furto, i miei diritti ‘naturali’ etc), ma nella vita reale le cose non sono così semplici. In conclusione, per non farla lunga: secondo me la coabitazione tra anarcocapitalisti e minarchisti non è possibile e quindi è utile che ognuno vada per la sua strada, senza bisogno di reciproche scomuniche“.

Continue reading

Mazzucco: “evasione vaccinale”, evasione fiscale e logica à la carte

GIOVANNI BIRINDELLI, 20.9.2021 (aggiornato il 21.9.2021)

Da quando, quest’estate, per caso sono capitato su una trasmissione di Massimo Mazzucco sulle news della settimana (quasi tutte sul Covid), queste per me sono diventate un appuntamento imperdibile: l’unica fonte italiana di informazioni attendibile su questo argomento. Una sola trasmissione di Mazzucco su questo tema per me vale molto di più di tutto quello che è stato detto e scritto dall’intera stampa mainstream. Da una parte: fatti, logica e principi. Dall’altra: propaganda, “ordini di cavalleria”, e basta. 

Fatti, come quello della proporzione di persone vaccinate due volte che in Israele (il paese più vaccinato al mondo) sono ricoverate in ospedale: il 13% secondo il braccio destro del Generale Figliuolo; fra l’85 e il 90% secondo il direttore dell’ospedale di Gerusalemme (si veda questo video di Mazzucco, a partire dal min. 8:35).

Logica, come quella che, sulla base del fatto scientifico che chi è vaccinato può ammalarsi (vedi sopra) e contagiare altri, porta a dedurre con apodittica certezza che, quando Draghi ha detto che “il green pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le proprie attività, a divertirsi … con la garanzia di ritrovarsi fra persone che non sono contagiose” ha affermato il falso, per di più su una misura che limita la libertà delle persone (di una categoria di persone) come in Italia non era mai stata limitata dal Fascismo.

Principi, come quello che il corpo di una persona è inviolabile.

Purtroppo, questi stessi fatti, questa stessa logica e questi stessi principi Mazzucco li butta dalla finestra non appena si toccano temi relativi all’economia o agli aspetti economici della stessa libertà che lui difende in modo così egregio e coerente nel caso del Covid.

Continue reading

[GLOSSARIO]: “legge” positiva (o fiat)

La “positività” della legge riguarda le sue caratteristiche strutturali, non i suoi contenuti.

Il termine “positivo” deriva dal latino positus: participio passato del verbo ponere che significa “porre, collocare, fabbricare” (etimo.it).

La “legge” positiva (o fiat o più semplicemente “legge”: fra virgolette e con la “l” minuscola) è quindi la legge fatta, fabbricata, decisa. Essa è il provvedimento particolare deciso dall’autorità: il suo comando. Il fatto che questa autorità sia un dittatore o un parlamento democraticamente eletto, in relazione alla positività della “legge”, è del tutto irrilevante.

Esistendo solo in quanto decisa da qualcuno, la “legge” positiva non è valida prima di essere stata decisa (pensiamo al lasciapassare chiamato “Green Pass”) né dopo che è stata abrogata. In altri termini, la “legge” positiva è precisamente limitata nel tempo dalle decisioni di chi ha il potere di farla e di disfarla.

Inoltre, la “legge” positiva è precisamente limitata anche nello spazio: essa è cioè valida solo all’interno dello spazio fisico in cui chi la impone ha il potere di farlo. Per esempio, il governo italiano può imporre il lasciapassare in Italia ma non in Svizzera.

La “legge” positiva (p. es. le “leggi” razziali, il lasciapassare, l’obbligo di allacciare le cinture, l’obbligo di pagare le tasse, l’obbligo di accettare il denaro fiat di stato, ecc.) è sempre decisa in funzione di uno scopo particolare che chi la decide ritiene essere buono, giusto, necessario o addirittura nell'”interesse pubblico” (*).

Il limite alla “legge” positiva è quindi la volontà di chi ha il potere di farla. In questo senso, la “legge” positiva è sempre arbitraria e di per sé non solo garantisce l’assenza di alcun limite non-arbitrario al potere coercitivo di chi la fa ma è strumento di quel potere coercitivo arbitrario. E un potere coercitivo illimitato (o, il che è lo stesso, arbitrariamente limitato) ha la tendenza naturale e logica a espandersi nel lungo periodo (sarebbe irrazionale aspettarsi il contrario).

L’obiezione comune che la costituzione costituirebbe questo limite è fondamentalmente errata. Infatti la costituzione, ove presente, spesso (come nel caso della costituzione italiana) con tutte le sue assurdità, contraddizioni logiche e violazioni della libertà, è essa stessa necessariamente una “legge” positiva (quindi arbitraria), anche se la più alta in grado. In altri termini, essa può essere un limite al potere coercitivo delle “leggi” positive di grado inferiore (anche se di solito un limite più formale che sostanziale: basti vedere quello che è successo col lockdown imposto via “dpcm”, col lasciapassare “Green Pass”, con lo stato di sorveglianza e così di seguito) ma non alla “legge” positiva in quanto tale in quanto la costituzione non può limitare sé stessa.

Dato che solo l’autorità ha il potere di fare e di disfare la “legge” positiva (inclusa l’eventuale costituzione), la “legge” positiva per definizione viola il principio di uguaglianza davanti alla legge: essa stessa presuppone che qualcuno (p. es. l’autorità) possa compiere azioni che se compiesse chiunque altro sarebbero considerate dei crimini (p. es., se la persona comune avesse fatto quello che ha fatto il governo con lockdown sarebbe stata incriminata per sequestro di persona).

La “legge” positiva è quindi, in sintesi, lo strumento di un potere coercitivo arbitrario e illimitato di alcuni su altri. In questo senso, è un concetto di legge puramente totalitario.

(*) Voce del glossario di prossima pubblicazione

> Torna al Glossario

[GLOSSARIO]: Disuguaglianza legale

La disuguaglianza legale è quella particolare forma di disuguaglianza davanti alla legge in cui:

  1. le persone o le organizzazioni sono classificate in gruppi: p. es. “ricchi” e “non ricchi”; “ariani” e “non ariani”; “vaccinati” e “non vaccinati”; “stato” e “non stato”;
  2. la “legge” positiva tratta allo stesso modo persone/organizzazioni che sono state classificate negli stessi gruppi;
  3. la “legge” positiva tratta in modo diverso persone/organizzazioni che sono state classificate in gruppi diversi.

> Torna al Glossario

[GLOSSARIO] Scienza della libertà

Per filosofia politica intendo lo studio delle regole coercitive di comportamento nell’ambito della società, cioè di quelle regole la cui violazione si ritiene giustifichi il ricorso alla coercizione fisica nei confronti del trasgressore.

Per filosofia della libertà intendo quella parte della filosofia politica secondo cui una regola coercitiva necessaria a una qualsivoglia idea di giustizia è il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Per scienza della libertà intendo quella parte della filosofia della libertà che, adottando la logica come metodo di studio, è non arbitraria e logicamente coerente.

> Torna al Glossario

[GLOSSARIO]: Uguaglianza davanti alla legge

L’uguaglianza davanti alla legge è quel principio in base al quale le regole coercitive di comportamento si applicano a tutti allo stesso modo, nessuno escluso. Questo principio stabilisce che se un’azione è illegale se a compierla A, allora essa deve essere illegale anche se a compierla è B (indipendentemente dal fatto che B sia lo stato o altri).

Il principio di uguaglianza davanti alla legge è quindi logicamente incompatibile col fatto che una particolare organizzazione (p. es. lo stato) possa compiere legalmente atti che se compiesse chiunque altro sarebbero considerati dei crimini (p. es. tassare o monopolizzare il denaro con la forza oppure limitare la libertà di chi non si vaccina).

Essendo logico, il principio di uguaglianza davanti alla legge è naturale: esso è valido sempre e ovunque, indipendentemente dalle decisioni di chiunque (in particolare, da quelle dell’autorità e della maggioranza) e indipendentemente dalle conseguenze del suo rispetto.

Il principio di uguaglianza davanti alla legge è una “condizione binaria (0,1)” di qualunque idea di libertà e di qualunque sistema politico e sociale: questi o rispettano il principio di uguaglianza davanti alla legge, oppure non lo rispettano. Logicamente, non possono esserci vie di mezzo.

La possibilità di violare legalmente il principio di uguaglianza davanti alla legge implica di per sé un potere politico (coercitivo) illimitato. L’uguaglianza davanti alla legge è infatti l’unico limite non arbitrario alle azioni coercitive di chiunque: se questo limite non arbitrario salta, non ce ne possono logicamente essere altri. Ci possono essere limiti arbitrari (p. es. la costituzione, la regola della maggioranza, ecc.), naturalmente. Tuttavia, l’arbitrarietà dei limiti legali alle azioni coercitive di chiunque, e in particolare del più forte (p. es. dello stato o della maggioranza), è ciò che definisce il totalitarismo.

L’uguaglianza davanti alla legge è logicamente incompatibile con l’uguaglianza di situazioni economiche (o anche una minore disuguaglianza delle stesse) ottenuta per via coercitiva. Questo deriva dal fatto che gli individui sono tutti diversi (hanno preferenze diverse, priorità diverse, si trovano in luoghi diversi in momenti diversi, hanno caratteristiche diverse, hanno talenti e debolezze diversi, ecc.). Se essi fossero trattati tutti allo stesso modo (cioè se nei loro confronti fosse rispettata l’uguaglianza davanti alla legge) essi, date le diversità accennate in minima parte sopra, finirebbero necessariamente in posizioni economiche molto diverse. Date le loro diversità individuali, l’unico modo per farli finire nella stessa posizione economica (o in una posizione economica meno diversa) è quello di trattarli in modi diversi (cioè di violare il principio di uguaglianza davanti alla legge).

> Torna al Glossario

[GLOSSARIO]: Libertà

La libertà è la sovranità del principio di non aggressione.

In altre parole, è la sovranità dell’unica regola coercitiva di comportamento individuale che non viola (né presuppone o implica la violazione del) principio di uguaglianza davanti alla legge. In questo senso, il principio di non aggressione è una regola coercitiva di comportamento (o legge) non arbitraria (naturale).

Tutte le regole coercitive di comportamento che sono compatibili col principio di uguaglianza davanti alla legge (p.es. la regola che vieta di rubare, quella che vieta di stuprare, ecc.) sono casi particolari del principio di non aggressione. Questo fatto può essere dedotto logicamente a priori ma è osservabile anche empiricamente a posteriori.

Viceversa, tutte le regole coercitive di comportamento che non sono compatibili col principio di uguaglianza davanti alla legge (p.es. la regola che impone di pagare le tasse – se la persona comune facesse quello che fa lo stato quando paga le tasse sarebbe incriminata, dallo stato stesso, di estorsione – o la “legge” dello stato che impone di avere il “Green Pass” per andare al ristorante) sono violazioni del principio di non aggressione; quindi della sovranità della legge non arbitraria; quindi della libertà.

Essendo dedotto logicamente, il principio di non aggressione è non arbitrario; è valido per chiunque allo stesso modo (senza eccezioni)ì, in ogni luogo, in ogni tempo, quali che siano le conseguenze materiali del suo rispetto o della sua difesa; indipendentemente dal fatto che sia riconosciuto o rispettato; indipendentemente dalle opinioni della maggioranza; indipendentemente dal fatto che le sue violazioni siano legali.

La filosofia della libertà (o filosofia politica) è l’insieme delle diverse teorie della libertà. La scienza della libertà è la teoria della libertà vincolata dalla logica (quindi non arbitraria).

> Torna al Glossario

Il meraviglioso mondo di quelli che “il Green Pass è costituzionale”

GIOVANNI BIRINDELLI, 20.7.2021 (corretto il 24.7.2021)

In un recente articolo su Il Sole 24 Ore, Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani sostengono che l’arbitraria limitazione della libertà di movimento di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid (il cosiddetto “Green Pass”) non è in contrasto con la costituzione. L’argomentazione di fondo è che “la costituzione tutela la salute come interesse della collettività”. Secondo una sentenza della corte costituzionale del 2018, la costituzione consentirebbe “l’imposizione di un trattamento sanitario se diretto ‘non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri’”. Questo, tuttavia, continuano gli autori, ad alcune condizioni. Prima fra tutte il fatto che “la scienza garantisca, entro i confini in cui può farlo, la sicurezza dei vaccini e la loro indispensabilità per superare la pandemia”. Gli autori dell’articolo sono del parere che tale violazione della libertà (il “Green Pass”) “corrisponda a un bilanciamento fra beni giuridici ben orientato dal punto di vista costituzionale … Come si opera questo bilanciamento? In base ad alcune regole note, declinate seguendo il principio di ragionevolezza. Possiamo ricordarne alcuni: i beni collettivi possono fare premio su quelli individuali; in base al principio di solidarietà, le persone più deboli debbono essere tutelate; in base a quello di responsabilità, chi si è posto in una posizione di rischio che avrebbe potuto evitare senza difficoltà, può essere, in una certa misura, meno tutelato di chi quella stessa posizione di rischio non ha potuto evitare; infine, situazioni emergenziali possono giustificare una maggiore compressione, per il tempo strettamente necessario, di alcuni diritti fondamentali”.

I problemi con la tesi esposta nell’articolo sono di due tipi: puntuali e strutturali. Questi due tipi di problemi sono uno il riflesso dell’altro ma per semplicità espositiva è meglio discuterli separatamente.

Continue reading