La “positività” della legge riguarda le sue caratteristiche strutturali, non i suoi contenuti.
Il termine “positivo” deriva dal latino positus: participio passato del verbo ponere che significa “porre, collocare, fabbricare” (etimo.it).
La “legge” positiva (o fiat o più semplicemente “legge”: fra virgolette e con la “l” minuscola) è quindi la legge fatta, fabbricata, decisa. Essa è il provvedimento particolare deciso dall’autorità: il suo comando. Il fatto che questa autorità sia un dittatore o un parlamento democraticamente eletto, in relazione alla positività della “legge”, è del tutto irrilevante.
Esistendo solo in quanto decisa da qualcuno, la “legge” positiva non è valida prima di essere stata decisa (pensiamo al lasciapassare chiamato “Green Pass”) né dopo che è stata abrogata. In altri termini, la “legge” positiva è precisamente limitata nel tempo dalle decisioni di chi ha il potere di farla e di disfarla.
Inoltre, la “legge” positiva è precisamente limitata anche nello spazio: essa è cioè valida solo all’interno dello spazio fisico in cui chi la impone ha il potere di farlo. Per esempio, il governo italiano può imporre il lasciapassare in Italia ma non in Svizzera.
La “legge” positiva (p. es. le “leggi” razziali, il lasciapassare, l’obbligo di allacciare le cinture, l’obbligo di pagare le tasse, l’obbligo di accettare il denaro fiat di stato, ecc.) è sempre decisa in funzione di uno scopo particolare che chi la decide ritiene essere buono, giusto, necessario o addirittura nell'”interesse pubblico” (*).
Il limite alla “legge” positiva è quindi la volontà di chi ha il potere di farla. In questo senso, la “legge” positiva è sempre arbitraria e di per sé non solo garantisce l’assenza di alcun limite non-arbitrario al potere coercitivo di chi la fa ma è strumento di quel potere coercitivo arbitrario. E un potere coercitivo illimitato (o, il che è lo stesso, arbitrariamente limitato) ha la tendenza naturale e logica a espandersi nel lungo periodo (sarebbe irrazionale aspettarsi il contrario).
L’obiezione comune che la costituzione costituirebbe questo limite è fondamentalmente errata. Infatti la costituzione, ove presente, spesso (come nel caso della costituzione italiana) con tutte le sue assurdità, contraddizioni logiche e violazioni della libertà, è essa stessa necessariamente una “legge” positiva (quindi arbitraria), anche se la più alta in grado. In altri termini, essa può essere un limite al potere coercitivo delle “leggi” positive di grado inferiore (anche se di solito un limite più formale che sostanziale: basti vedere quello che è successo col lockdown imposto via “dpcm”, col lasciapassare “Green Pass”, con lo stato di sorveglianza e così di seguito) ma non alla “legge” positiva in quanto tale in quanto la costituzione non può limitare sé stessa.
Dato che solo l’autorità ha il potere di fare e di disfare la “legge” positiva (inclusa l’eventuale costituzione), la “legge” positiva per definizione viola il principio di uguaglianza davanti alla legge: essa stessa presuppone che qualcuno (p. es. l’autorità) possa compiere azioni che se compiesse chiunque altro sarebbero considerate dei crimini (p. es., se la persona comune avesse fatto quello che ha fatto il governo con lockdown sarebbe stata incriminata per sequestro di persona).
La “legge” positiva è quindi, in sintesi, lo strumento di un potere coercitivo arbitrario e illimitato di alcuni su altri. In questo senso, è un concetto di legge puramente totalitario.
(*) Voce del glossario di prossima pubblicazione
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