Evasione fiscale, progressività e stato minimo (parte prima)

GIOVANNI BIRINDELLI, 24 April 2012

(original publication: L’Indipendenza)

Un evasore fiscale non può essere giudicato moralmente senza giudicare moralmente il sistema fiscale a cui esso è sottoposto.
Se questo fosse possibile, infatti, ciò implicherebbe necessariamente che la fuga dalla coercizione sarebbe illegittima di per sé, indipendentemente dalla natura di quella coercizione, e quindi che se dieci persone fossero rinchiuse in una grotta e seviziate tutti i giorni e una di queste trovasse il modo di fuggire, la sua fuga sarebbe automaticamente un crimine.
A meno che si sia disposti a sostenere questo, quindi, prima di chiamare ‘ladro’ un evasore oppure di dire che “sono gli evasori fiscali a mettere le mani nelle tasche degli italiani” occorre giudicare moralmente il sistema fiscale a cui quell’evasore è sottoposto. Chi non è disposto a fare questo o è un totalitario oppure è un suddito intellettuale del totalitarismo, e cioè una persona che è stata indottrinata a considerare lo stato totalitario come un sovrano assoluto e, in quanto tale, indiscutibile.
Gli elementi che occorre prendere in considerazione per giudicare moralmente un sistema fiscale sono soltanto due:
  1. il modo in cui le tasse sono prelevate;
  2. il modo in cui le tasse sono spese.
Entrambi questi due elementi sono qualitativi, non quantitativi. Il problema delle tasse ‘troppo elevate’, derivando da questi due aspetti, non è un problema quantitativo ma qualitativo.
In questa parte discuto in modo approssimativo di alcuni aspetti del primo elemento, nella parte successiva del secondo.
Se il modo in cui le tasse sono prelevate è illegittimo allora è illegittimo anche il sistema fiscale e, prima di giudicare moralmente un evasore fiscale, occorre riformare il sistema fiscale in modo da renderlo legittimo.
Se per esempio una tassa è progressiva (come l’IRPEF ad esempio), e quindi è tale che a chi guadagna di più lo stato sottrae con la forza risorse in misura proporzionalmente maggiore rispetto a quanto fa nei confronti di chi guadagna di meno, essa viola l’uguaglianza davanti alla legge e tanto basta per dire che questa tassa è illegittima.
I sostenitori (a volte inconsapevoli) del totalitarismo moderno a questo punto si inalbererebbero e, come se stessero recitando la parola di Dio, citerebbero l’articolo 53 della costituzione italiana: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Prima di discutere brevemente il contenuto e le implicazioni di questo articolo, cosa che farò alla fine di questa prima parte, è opportuno discutere la compatibilità della progressività fiscale con il principio dell’uguaglianza davanti alla legge.
Per fare questo può essere utile discutere di una cosa che apparentemente non c’entra assolutamente nulla con la progressività fiscale: il cosiddetto ‘Lodo Alfano’.
Come molti sapranno, il cosiddetto ‘Lodo Alfano’ è una ‘legge’ proposta dal governo Berlusconi e approvata dalla maggioranza parlamentare che sosteneva il suo governo. Questa ‘legge’ aveva l’obiettivo di sospendere il processo penale nei confronti delle ‘quattro più alte cariche dello stato’ fra le quali rientrava il primo ministro Berlusconi che guarda caso aveva diversi processi penali in corso. Rimasto in vigore dall’agosto del 2008 all’ottobre del 2009, il ‘Lodo Alfano’ fu dichiarato incostituzionale dalla corte costituzionale. Il motivo principale dell’incostituzionalità fu che questa ‘legge’ violava l’articolo 3 della costituzione, quello che sancisce il principio di uguaglianza davanti alla legge.
Al posto dell’uguaglianza davanti alla legge, infatti, il ‘Lodo Alfano’ rispettava la disuguaglianza legale, cioè consentiva a chi detiene il potere politico di fissare un criterio arbitrario (il livello di carica pubblica ricoperta); di formare sulla base di questo criterio categorie altrettanto arbitrarie di persone (‘alte’ cariche pubbliche e ‘basse’ cariche pubbliche); e infine di trattare le persone in modo diverso ma uniforme all’interno di ciascuna categoria (sospensione del processo penale per le ‘alte’ cariche pubbliche e non sospensione per le altre).
A quegli intellettuali come Bruno Tinti che, scandalizzati, a suo tempo presero posizione contro il Lodo Alfano, e che presero questa posizione su una base di principio e cioè per il fatto che violava il principio di uguaglianza davanti alla legge, ma che in un recente confronto televisivo con Leonardo Facco hanno deriso la sola possibilità che uno trovi illegittima la progressività fiscale, chiediamo: dal punto di vista dell’uguaglianza davanti alla legge, quale è la differenza fra il ‘Lodo Alfano’ e la progressività fiscale? Non è forse vero che in entrambi i casi viene applicata la disuguaglianza legale e cioè che in entrambi i casi viene fissato un criterio arbitrario (in un caso il livello di carica pubblica ricoperta; nell’altro il livello di reddito); che sulla base di questo criterio vengono formate categorie arbitrarie di cittadini (in un caso chi occupa un’‘alta carica’ e chi una ‘bassa’; nell’altro chi guadagna più di x e chi meno di x); e infine che i cittadini vengono trattati in modo diverso ma uniforme all’interno delle categorie in cui sono stati raggruppati da parte di chi detiene il potere politico (nel primo caso, sospensione del processo penale per le ‘alte’ cariche e non sospensione per gli altri; nel secondo caso, maggiori tasse per chi guadagna più di x piuttosto che per altri)?
Già mi immagino una miriade di risposte da parte dei collettivisti, di destra come di sinistra, che per giustificare la progressività fiscale tirano in ballo concetti quali la ‘giustizia sociale’, l’‘uguaglianza di opportunità’ e altri di questo tipo.
Alcuni di questi concetti, come ad esempio quello di ‘giustizia sociale’, «sono privi di significato alcuno» (Friedrich A. von Hayek), sono «ectoplasmi teorici [che] non sono altro che pretesti per tentare di far pagare ad altri il costo di ciò che gli individui o i gruppi sociali desiderano» (Raimondo Cubeddu); altri, come ad esempio l’‘uguaglianza di opportunità’ (ma anche l’‘uguaglianza di sacrificio’, l’‘equa redistribuzione delle risorse’ eccetera), si riferiscono a un’uguaglianza di posizione materiale la quale è necessariamente incompatibile con l’uguaglianza davanti alla legge: visto che siamo tutti diversi gli uni dagli altri sotto infiniti aspetti, per esempio nelle nostre capacità, se venissimo trattati allo stesso modo saremmo necessariamente in una posizione materiale diversa, il che significa anche che avremmo dei punti di partenza diversi; l’unico modo per uguagliare o anche solo avvicinare la posizione materiale delle persone, e quindi anche i loro punti di partenza, è quello di trattare le persone in modo diverso e cioè di violare l’uguaglianza davanti alla legge.
La discussione di questi argomenti è di una certa complessità e richiederebbe più spazio di quello già ampio che sto usando per questo articolo, ma per fortuna qui non è necessaria. Il tirare in ballo questi argomenti infatti è un modo di evitare la domanda, la quale si limitava a considerare la differenza fra il ‘Lodo Alfano’ e la progressività fiscale in relazione all’uguaglianza davanti alla legge, e a questa solamente.
È evidente, in quanto è una semplice questione di logica, che, sul piano dell’uguaglianza davanti alla legge, fra il ‘Lodo Alfano’ e la progressività fiscale (ma anche l’apartheid e l’olocausto, tanto per fare altri esempi) non c’è nessuna differenza: in tutti questi casi viene applicata la disuguaglianza legale, non l’uguaglianza davanti alla legge.
Perché allora i due casi sono trattati in modo diverso? Perché cioè in un caso la disuguaglianza legale è permessa e nell’altro no? In realtà i due casi non sono trattati in modo diverso e qui sta l’essenza del totalitarismo moderno.
Quando Bruno Leoni afferma che «il fatto che i legislatori, almeno in occidente, si astengano ancora dall’interferire in alcuni campi dell’attività individuale – come parlare, scegliere il coniuge, indossare un tipo determinato di abbigliamento, viaggiare – nasconde di solito il crudo fatto che essi hanno effettivamente il potere di interferire in questi ambiti» e quando Michael Oakeshott dice che «nello stato moderno, non c’è nessuna legge così antica o così radicata che si trova al di fuori del potere dell’autorità politica di emendarla o di abolirla; e in ogni stato europeo moderno esiste una nota e riconosciuta procedura mediante la quale questo può essere fatto», essi si riferiscono proprio a questo.
Infatti, nel bocciare il ‘Lodo Alfano’ in quanto violava il principio di uguaglianza davanti alla legge, la corte costituzionale non ha detto che il ‘Lodo Alfano’ non può essere approvato perché viola questo principio ma che, pur violando questo principio, può essere approvato: solo che, per essere approvato, deve esserlo “come legge costituzionale”. Cioè: violare l’uguaglianza davanti alla legge va benissimo se è la stessa costituzione che dovrebbe difenderla a farlo, cioè se è colui che è politicamente più forte (la maggioranza qualificata) a farlo, come è avvenuto nel caso della progressività fiscale. Ma che cosa sono il totalitarismo e la tirannia se non la ‘legge’ del più forte?
Inserire la progressività fiscale nella costituzione è stato quindi l’equivalente di un ‘Lodo Alfano costituzionale’. La costituzione “perfetta” di cui parlava Tinti nel confronto con Leonardo Facco su Rai3 è quindi lo strumento necessario per dare sanzione legale alle violazioni dei più fondamentali principi di giustizia.
Non è il fatto che sia legale, cioè che sia inserita nella costituzione, che rende la progressività fiscale legittima, allo stesso modo in cui non è il fatto che sarebbe legale, se un giorno diventasse ‘legge costituzionale’, che renderebbe un eventuale ‘Lodo Alfano costituzionale’ legittimo.
La legittimità è la conformità di un’azione alla legge intesa come principio generale e astratto, come limite al potere arbitrario: essendo il risultato di un lento e spontaneo processo di selezione culturale di usi e convenzioni, la legge intesa in questo modo è indipendente dalla volontà del potere politico e può essere solo scoperta, difesa e custodita ma non può essere ‘fatta’ più di quanto possa essere ‘fatta’ la lingua italiana.
Viceversa la legalità è la conformità di un’azione alla ‘legge’ intesa come provvedimento particolare, come strumento di potere arbitrario: essendo il risultato della decisione di chi ha il potere politico di imporla, questa ‘legge’ può solo essere fatta.
Non è che la legalità sia una cosa negativa di per sé. Ma laddove il potere legislativo (cioè il potere di difendere la legge intesa come principio astratto) e quello politico (cioè il potere di emanare provvedimenti particolari per l’amministrazione dello stato) sono confusi l’uno con l’altro, la legittimità sparisce e conta solo la legalità: il rispetto per la legge viene sostituito con l’ubbidienza al provvedimento arbitrario, e, anche con l’aiuto di intellettuali compiacenti, una nazione viene ridotta, come diceva Tocqueville, “a non essere altro che una mandria di animali timidi e industriosi, della quale il governo è il pastore”.
Coloro che non sono in grado di ragionare in termini di legittimità ma solo in termini di legalità non riescono a ragionare su un piano di principio (che richiede coerenza astratta) e quindi non riescono a non applicare una diversa idea di uguaglianza davanti alla legge a seconda di ciò che gli conviene nei diversi casi. Quindi forse è inutile chiederglielo.
Rimane tuttavia il fatto che, nei limiti in cui è ispirato a criteri di progressività, il sistema fiscale è illegittimo, «non semplicemente perché lo dico io, ma perché è in conflitto con alcuni valori morali di base che anche coloro che la auspicano [la progressività fiscale] condividono» (Friedrich A. von Hayek) e quindi un evasore fiscale che sfugge a quel sistema fiscale non può necessariamente essere giudicato moralmente, e quindi per esempio essere paragonato a un ‘ladro’, oppure a un ‘mafioso’.
Anche i pochissimi che, avendo la capacità di ragionare in termini di legittimità e non solo di legalità, ammettono che la progressività fiscale viola il principio di uguaglianza davanti alla legge tanto quanto il ‘Lodo Alfano’, restano dell’avviso che l’evasore fiscale sarebbe un ‘ladro’ e come tale dovrebbe essere punito, essenzialmente per due ragioni: la prima è che l’evasione aumenterebbe la pressione fiscale sui dipendenti che non possono evadere. La seconda è che l’evasore fiscale sarebbe un parassita che vive alle spalle della società, un free rider che utilizza gratuitamente servizi pagati dagli altri.
Prima di rispondere al primo punto è utile accennare brevemente alle implicazioni economiche dell’evasione fiscale. Come ha ricordato Leonardo Facco in un recente articolo, nella sua visita in Italia nel 2001 il premio Nobel per l’economia Milton Friedman ha sostenuto che «se l’Italia si regge ancora è grazie al mercato nero e all’evasione fiscale che sono in grado di sottrarre ricchezze alla macchina parassitaria ed improduttiva dello Stato per indirizzarle invece verso attività produttive». Non è possibile qui dimostrare questa tesi, ma è utile ricordarla per non dare per scontato che, senza evasione fiscale e lavoro nero, i lavoratori dipendenti starebbero meglio di come stanno oggi o avrebbero un lavoro.
Per quanto solido sia dal punto di vista economico, tuttavia, questo argomento non risponde alla prima obiezione, la quale non è economica ma di principio.
Per rispondere al primo punto su un piano di principio, ritorniamo per un attimo all’esempio iniziale dei seviziatori nella caverna e di uno dei dieci sequestrati che riesce a fuggire: la sua fuga molto probabilmente potrebbe aumentare il numero di sevizie giornaliere sugli altri nove sequestrati. Ma questo basterebbe per qualificare la sua fuga come crimine e lui come seviziatore? Perché chiamare seviziatore chi è fuggito piuttosto che chi sevizia (cioè chi impone tasse discriminatorie) e chi impedisce agli altri nove di fuggire (cioè chi impone per esempio il sostituto d’imposta che viola numerosi articoli della stessa costituzione che impone la progressività fiscale)?.
La seconda ragione per cui, nonostante l’illegittimità del sistema fiscale a cui esso è sottoposto, l’evasore fiscale sarebbe un ‘ladro’ è che esso sarebbe un parassita. Questo argomento sarà discusso nella seconda parte.
Prima di chiudere questa prima parte, voglio fare una riflessione più generale sulle implicazioni dell’articolo 53 della costituzione italiana riportato sopra e in particolare sulla parte che stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Forse da nessun’altra parte più che qui emerge in modo così esplicito il carattere totalitario e dispotico dello stato moderno. In questo passaggio, infatti, è esposta una visione della società come un’ordine razionale, cioè come una organizzazione, i cui elementi (le persone e le organizzazioni più piccole dello stato come le aziende) agiscono in funzione di un fine collettivo imposto dall’alto. Non solo le organizzazioni non sono cose negative di per loro, ma anzi esse sono, insieme agli individui, una delle due componenti più fondamentali e vitali di una società e di un’economia libere. Il problema è quando la società e l’economia di un paese sono intese come organizzazioni, come aziende. Quando ciò avviene, il sistema non solo è per definizione totalitario, ma è esposto alle forme più violente di totalitarismo.
Oggi stiamo vivendo un “totalitarismo soffice”, per dirla con Pascal Salin: è sicuramente meno peggio essere saccheggiati dallo stato piuttosto che essere rinchiusi in un campo di concentramento. Ma il fatto che la società sia concepita come un’organizzazione rende possibilissima la trasformazione di questo totalitarismo soffice in totalitarismo estremo ad opera di un Mussolini qualsiasi, al quale basta prendere il controllo della stanza dei bottoni e, quando la società è concepita come un’organizzazione, ha non solo la possibilità ma i migliori incentivi per farlo.
Una società libera, invece, è un ordine spontaneo, non un’organizzazione: purché agiscano nel rispetto della legge intesa come principio astratto e generale valido per tutti nello stesso modo, gli individui che la compongono agiscono in funzione dei loro fini individuali (che, come afferma giustamente Karl Popper, non vuole affatto dire egoistici), non in funzione dei fini stabiliti dall’alto, e solo a questi fini dedicano le loro risorse in funzione della loro capacità di farlo, se decidono di farlo.
In una società libera non c’è la stanza dei bottoni, e quindi il sistema sociale non è già predisposto per le forme più estreme di tirannia, le quali avrebbero quindi più difficoltà ad attecchire.
 

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