Della libertà di espressione (versione integrale)

GIOVANNI BIRINDELLI, 23.2.2015

(Pubblicazione originale: Movimento Libertario in 5 parti: 1, 2, 3, 4, 5 )

  

Parte 1: Introduzione 

 

Un imprenditore è stato multato un milione di euro perché ha detto che «evadere non è un reato grave». Un politico è stato condannato a sei mesi di reclusione per aver detto che Giorgio Napolitano, quando era presidente della repubblica (minuscole, soprattutto in questo caso, intenzionali), era «indegno». Anche un ragazzo monzese di 24 anni è stato denunciato per vilipendio del presidente della repubblica: su un sito aveva scritto frasi del tipo «Vergogna d’Italia». Un uomo è stato multato mille euro per aver detto che l’Italia è un «paese di merda» (se lo stato applicasse una multa di mille euro a tutti quelli, me incluso, che in un solo giorno pronunciano questa esatta frase per dire che l’Italia è uno stato che viola sistematicamente la libertà e che fa tutto ciò che è umanamente possibile per ridurre in miseria i sudditi che opprime, probabilmente riuscirebbe ad azzerare all’istante, e per un solo istante, l’intero debito pubblico). Beppe Grillo è stato indagato per istigazione dei militari a disobbedire alle “leggi” (cioè, in una situazione di positivismo giuridico come quella attuale, ai comandi arbitrari dell’autorità): in una lettera aperta chiedeva ai vertici di Polizia, Carabinieri ed Esercito di non schierarsi a protezione della classe politica italiana. Leonardo Facco è stato querelato da un pubblico ufficiale per aver osato criticare i vigili urbani. Erri de Luca è stato rinviato a giudizio per istigazione a delinquere: aveva detto che «la Tav va sabotata». Questi sono solo alcuni dei casi più eclatanti del 2014 in cui delle persone sono state aggredite dallo stato per le loro parole. Chissà quante altre persone solo nell’ultimo anno sono state denunciate e/o condannate per quello che hanno detto, scritto o disegnato (in particolare contro il Dio stato, le sue agenzie e i suoi pubblici ufficiali).

L’ipocrisia con la quale, all’indomani dell’attacco terroristico al giornale satirico Charlie Ebdo, i capi di stato e/o di governo di molti paesi occidentali si sono stretti gli uni accanto agli altri per difendere la “libertà di stampa”, è commovente. Su un piano di principio, non c’è alcuna differenza fra l’attacco terroristico a Charlie Ebdo e le aggressioni dello stato ai danni di chi esprime il proprio pensiero quando questo ha contenuti o modi che non piacciono a chi controlla lo stato e ne trae privilegi. In entrambi i casi c’è il ricorso alla violenza e alle armi per sopprimere l’espressione di pensieri (che questa avvenga tramite un disegno oppure tramite un post su Facebook non fa alcuna differenza, naturalmente). Certo, il ricorso alla violenza fisica e alle armi è di prima istanza nel caso dei terroristi e di ultima istanza nel caso degli stati (i quali usano le armi a supporto di forme in prima istanza più “civili” di violenza e di aggressione), ma questa è una differenza tecnica, non di principio. In alcuni casi l’aggressione commessa dagli stati è fisicamente meno brutale di quella commessa dai terroristi. Tuttavia una vita, anche fisicamente, può essere spezzata in tanti modi, alcuni dei quali ancora più vigliacchi di una pallottola: il terrorista almeno ha avuto il coraggio di guardare le sue vittime negli occhi.

In Francia una persona rischia fino a cinque anni di galera e 75 mila euro di multa per “apologia di terrorismo”: all’indomani dell’attacco terroristico alla sede del giornale satirico Charlie Ebdo aveva twittato #JeSuisKouachi. Quale sarebbe la differenza fra lo stato francese e i terroristi se questi ultimi, invece di uccidere un giornalista per quello che ha scritto, lo avessero sequestrato per cinque anni e gli avessero rubato 75 mila euro? L’esistenza stessa del “reato” di “apologia di terrorismo” (o di apologia di qualunque altra azione illegittima e/o illegale) è segno di un atteggiamento verso la libertà di espressione non diverso da quello dei terroristi che hanno ucciso i vignettisti del giornale satirico francese. Rispetto alla libertà di espressione, gli stati europei e i terroristi islamici che hanno colpito a Parigi stanno spesso dalla stessa parte della barricata, così come rispetto alla difesa della proprietà privata vi stanno lo stato moderno e i ladri, e così come rispetto alla contraffazione vi stanno le banche centrali (e quindi, di nuovo, lo stato moderno) e i contraffattori da quattro soldi.

Le masse, come al solito, sono confuse, apatiche e, sentendosi dei leoni contrapposti gli uni agli altri nel momento in cui vanno a votare, sono in realtà branchi di pecore che appartengono allo stesso gregge. Una cosa è riempire le piazze per opporsi all’aggressione della “libertà di espressione” in alcuni casi particolari (p. es. quelli nei quali si è d’accordo con ciò che viene scritto o detto o comunque lo si ritiene tollerabile) e una cosa completamente diversa è riempirle per opporsi all’aggressione della libertà di espressione, la quale include la libertà di dire e scrivere quello che uno vuole, non solo quello che risulta gradito o tollerabile o non offensivo a qualcuno (primi fra tutti la maggioranza e il potere politico). Come scrisse nel 1928 il giudice Oliver Wendell Holmes della Corte Suprema degli Stati Uniti, libertà di pensiero significa anche e soprattutto «libertà per il pensiero che odiamo»[1]. L’atteggiamento verso “il pensiero che odiamo” è ciò che distingue le persone che stanno dalla parte della libertà dai terroristi e che accomuna questi ultimi ai benpensanti che invocano la libertà di espressione solo in alcuni casi particolari. Nel senso che le prime non invocano mai il ricorso alla coercizione per reprimere l’espressione del pensiero che odiano (se questa avviene nel rispetto dei diritti di proprietà di ciascuno), e anzi considererebbero un crimine il ricorso a questa coercizione, mentre i secondi, terroristi o benpensanti che siano, la invocano o praticano regolarmente. Se i milioni che hanno sfilato a Parigi avessero sfilato per difendere la libertà di espressione, quella manifestazione sarebbe stata non solo contro i terroristi, ma anche contro gli stati e contro coloro che col loro voto li hanno legittimati. Non sarebbe avvenuta insieme a essi, ma contro di essi. E sarebbe stata contro le costituzioni di quegli stati, nelle quali è stato incastonato il positivismo giuridico che permette la violazione legale e sistematica della “libertà di espressione” che è inclusa nei loro articoli.

  

Parte 2: Sedition Act e Espionage Act

 

Per avere una prima idea di quanto oggi in Europa e in particolare in Italia la libertà di espressione sia sistematicamente violata, può essere utile fornire alcuni elementi di storia giuridica della libertà di espressione negli Stati Uniti. Fornirò questi elementi nella seconda e nella terza parte dell’articolo (cioè in questa e in quella successiva).

In particolare, in questa parte discuterò brevemente il punto più lontano dalla libertà di espressione mai raggiunto negli Stati Uniti: un punto che come vedremo è molto vicino a quello in cui siamo oggi in Europa e soprattutto in Italia.

Nella parte successiva discuterò il punto meno lontano dalla libertà di espressione mai raggiunto negli Stati Uniti. Come vedremo, questo punto è comunque lontano dalla libertà di espressione. Tuttavia, in quel particolare momento storico, gli Stati Uniti dimostrarono che la libertà di espressione poteva essere presa sul serio. Illustrare ciò che accadde in quel particolare momento rende evidente l’abisso che c’è fra una paese in cui la libertà di espressione è stata presa sul serio e un paese, come l’Italia o come la Corea del Nord, in cui non lo è né lo è mai stata.

Nella quarta parte dell’articolo, discutendo della libertà di espressione su un piano non storico ma astratto, discuterò brevemente (dal mio punto di vista e nei limiti delle mie capacità) alcuni elementi della libertà di espressione coerentemente intesa.

Nella quinta e ultima parte ricapitolerò e trarrò alcune conclusioni.

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 Se uno studia la storia giuridica della libertà di espressione negli Stati Uniti (e un modo per iniziare a farlo può essere la lettura del bellissimo libro Make No Law di Anthony Lewis[2]), si vede subito che questa storia presenta un “punto di minimo” (un’infamia non diversa, nella sostanza, da quella che sta avendo luogo ancora oggi in gran parte dell’Europa, e in Italia in particolare) e un “punto di massimo” (quello meno lontano dalla libertà di espressione mai raggiunto in quel paese, e probabilmente in alcun paese).

Il punto di minimo è stato raggiunto in due occasioni: nel 1798 col Sedition Act, e nel 1917, in corrispondenza dell’ingresso degli USA nella Prima Guerra Mondiale, con l’Espionage Act.

2.1. Il Sedition Act (1798)

Il Sedition Act fu un provvedimento che rese punibile con due anni di galera e una multa di duemila dollari (di allora) «scrivere, stampare, pronunciare o pubblicare … ogni scritto falso, scandaloso e maligno contro il governo degli Stati Uniti, o contro una qualsiasi delle due camere del Congresso … o contro il Presidente [N.B.: non il Vice Presidente, che all’epoca era Thomas Jefferson, n.d.r.], con l’intento di diffamarli o di provocare disprezzo o cattiva reputazione nei loro confronti; oppure con l’intento di eccitare contro di loro l’odio del bravo popolo degli Stati Uniti»[3].

La ragione di questo provvedimento fu puramente politica: i federalisti (che, contrariamente a quello che dalla nostra prospettiva di stato-nazione questa parola suggerisce, erano quelli più inclini alla centralizzazione del potere), i quali controllavano entrambe la camere del Congresso e avevano la presidenza (ma non la vice presidenza, che appunto era di Thomas Jefferson, repubblicano, e che guarda caso era l’unica carica non protetta dal Sedition Act), temevano l’ascesa dei repubblicani e per contrastarla pensarono bene di usare la “politica della paura”, cioè il braccio armato della “legge” per punire ogni critica alle istituzioni, cosa che ebbe un certo successo nel breve periodo nella misura in cui costrinse diversi giornali critici nei confronti del potere politico a chiudere.

Discuteremo oltre della libertà di dire o scrivere cose false: per adesso basti notare che a questo proposito il Sedition Act imponeva l’onere della prova che quanto affermato fosse vero al difensore. Come ricorda Lewis, «un’affermazione critica era presunta falsa a meno che il difensore potesse provarla vera sotto ogni profilo. Le corti [federali, i cui giudici erano stati tutti nominati dai federalisti] applicarono questo requisito rigoroso perfino all’espressione di mere opinioni. Se un giornalista scriveva che la politica economica del governo era indirizzata al disastro, egli doveva provare che tale predizione era vera – il che naturalmente era impossibile [non se si adotta il metodo prasseologico e aprioristico della Scuola Austriaca, n.d.r.]. La malignità era anch’essa presunta e l’intento diffamatorio era dedotto dalla pubblicazione di parole che avevano una “cattiva tendenza”»[4].

Quando Jefferson divenne presidente nel 1801 perdonò immediatamente tutti coloro che furono vittime di quell’infamia, i quali generalmente furono anche risarciti dal Congresso. A proposito del Sedition Act egli scrisse: «considero quella legge una nullità assoluta e palpabile come se il Congresso ci avesse ordinato di inginocchiarci e adorare un’immagine dorata. E ritengo che fosse mio dovere impedire la sua esecuzione in ogni stadio, come lo sarebbe stato l’aver salvato dalla fornace coloro che vi fossero stati gettati per aver rifiutato di adorare quell’immagine»[5]. Giorgio Napolitano, purtroppo, non è Thomas Jefferson ma, quanto a consapevolezza di cosa sia la libertà (o inclinazione a stare dalla sua parte), ha dimostrato durante tutta la sua carriera politica di essere l’opposto. Naturalmente non ha “perdonato” le vittime dell’infamia del reato di vilipendio della carica che occupava, nemmeno nel momento in cui ha lasciato il suo ufficio (le virgolette stanno a significare che naturalmente non c’è nulla da perdonare: sarebbero le vittime dell’infamia che semmai potrebbero scegliere di perdonare Napolitano, e anche il suo successore, fra le altre cose, per non aver fatto tutto quello che era in loro potere quantomeno per “impedire l’esecuzione in ogni stadio” del cosiddetto “reato” di vilipendio del presidente della repubblica).

Il Sedition Act decadde dopo appena tre anni e non ebbe nemmeno il tempo di essere discusso dalla Corte Suprema (la quale con tutta probabilità lo avrebbe bocciato). Il nostro “reato” di vilipendio, nella sostanza equivalente al Sedition Act, dura da 125 anni e col tempo sembra rafforzarsi ed essere sempre più usato da parte del potere politico. E sempre più persone vengono aggredite dallo stato per rifiutarsi di adorare quell’immagine evocata da Jefferson.

2.2. L’Espionage Act (1917)

In occasione del loro ingresso nel primo conflitto mondiale, gli Stati Uniti toccarono un ulteriore punto di minimo nella libertà di espressione con l’Espionage Act (1917), che era di fatto una riedizione del Sedition Act. Fra le varie cose che quell’atto rese illegale compiere e per le quali previde a una pena fino a venti anni di carcere era compreso il «causare o tentare di causare insubordinazione, slealtà, ammutinamento, o rifiuto di compiere il proprio dovere nell’esercito o nella marina»[6] (qualcosa di simile a ciò per cui è stato processato Beppe Grillo quindi). Nelle parole di Lewis, «le più innocue critiche alle politiche di governo o discussioni pacifiste furono giudicate violazioni dell’Espionage Act. I giudici dissero alle giurie di condannare [gli imputati] se ritenevano che le loro parole fossero state “sleali”. Era la rinascita del Sedition Act»[7]. Se pensiamo al caso dell’imprenditore citato all’inizio dell’articolo, la cui più innocua critica al sistema fiscale è stata giudicata un crimine, la similitudine fra le due situazioni è evidente.

A differenza del Sedition Act, l’Espionage Act fu “giustificato” sulla base dello stato di guerra. Il collettivismo trova spesso proprio nella guerra, e più in generale nell’emergenza, un’occasione per rafforzare ed estendere permanentemente il potere dello stato sui sudditi, in quali, impauriti e terrorizzati dallo stato, sono pronti a firmare assegni in bianco a quest’ultimo (e il problema strutturale è, a monte, il fatto che in una “democrazia” totalitaria essi dispongono del libretto d’assegni). Per questo, oggi, coloro che hanno responsabilità di governo e che traggono sostentamento e benefici dall’imposizione fiscale, trovano molto utile parlare di “guerra” all’evasione fiscale in quanto ciò “giustificherebbe” un “Espionage Act” fiscale e misure “straordinarie” fra le quali l’infame violazione della privacy (a partire dal segreto bancario).

Parlare di “guerra” contro l’evasione fiscale tuttavia non ha alcun senso per le persone dotate di un minimo di capacità intellettiva e di onore. Il primo conflitto mondiale era effettivamente una guerra. Questo, naturalmente, non solo non giustifica l’infamia di misure quali l’Espionage Act ma la rende ancora più grave in quanto è proprio quando sono contro il potere arbitrario e la violenza dello stato e soprattutto quando sono contro la loro massima espressione (la guerra) che le idee diverse e il dissenso sono più vitali e svolgono il loro ruolo più importante. Tuttavia, già a proposito della cosiddetta “guerra” al terrorismo, Eliza Manningham-Buller, ex direttore dei servizi segreti britannici (MI5) all’epoca dell’11 settembre, sottolineò quanto questo termine fosse del tutto inappropriato in quanto il terrorismo è una condizione permanente e non c’è un nemico in uniforme[8]. Se è del tutto inappropriato il termine “guerra” quando è riferito al terrorismo (che è un fenomeno illegittimo, oltre che, tranne quando lo pratica lo stato, illegale), figuriamoci quanto può essere inappropriato, da parte di cialtroni con aria professorale così come da parte di chiunque altro, usare il termine “guerra” (e invocare le relative “misure straordinarie”) in relazione al caso dell’evasione fiscale, la quale oltre a essere un fenomeno necessariamente permanente (e nella situazione attuale si spera crescente) è un fenomeno illegale ma legittimo, nel senso che viola la “legge” intesa come decisione arbitraria e particolare dell’autorità (la quale è mantenuta nel lusso e si arricchisce grazie alla tirannia fiscale) ma rispetta e anzi difende la Legge intesa come regola generale e negativa di comportamento individuale che deve necessariamente valere per tutti, stato per primo, allo stesso modo e che esiste indipendentemente dalla volontà di qualunque autorità e di qualunque maggioranza.

  

Parte 3: Il caso Sullivan

 

Negli Stati Uniti, il punto meno lontano (ma comunque lontano) dalla libertà di espressione fu raggiunto il 9 marzo del 1964 dalla Corte Suprema con la sentenza Sullivan vs. The New York Times Co. Il caso Sullivan è uno dei passaggi più importanti (e forse il più importante in assoluto) della storia giuridica della libertà di espressione negli Stati Uniti: esso ha costituito la più grande ed esplicita (sebbene incompleta) vittoria giuridica della libertà di espressione contro il totalitarismo. È stato uno di quei momenti in cui le pesanti nubi del totalitarismo si sono parzialmente e temporaneamente aperte e la libertà, in una delle sue espressioni, ha brillato quasi con violenza. È stato, nella sua incompiutezza e temporaneità, un momento di gloria la cui importanza trascende la dimensione storica e investe direttamente ogni aspetto della teoria politica legato alla libertà.

Il termine inglese seditious libel (letteralmente, “diffamazione sediziosa”) significa «parole (scritte o dette), fotografie, disegni o altre forme di comunicazione che tendono a diffamare, screditare, criticare, confrontare, imbarazzare, sfidare, o interrogare lo stato, le sue politiche o i suoi ufficiali; discorso che invoca il rovesciamento del governo mediante forza o violenza o che incita le persone a cambiare il governo per via illegale»[9]. Nella sostanza, con la sentenza Sullivan, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto che, nelle parole del Prof. Harry Kalven Jr., l’idea stessa di seditious libel «è in tutto il mondo la caratteristica delle società chiuse. Dove c’è la seditious libel la critica al governo è vista come diffamazione e punita come se fosse un crimine. … La libertà politica finisce laddove lo stato può usare i suoi poteri e le sue corti di giustizia per ridurre al silenzio coloro che lo criticano. … [L]a presenza o assenza nella legge del concetto di seditious libel definisce una società. … Se [la legge] rende la seditious libel un crimine, la società non è libera, indipendentemente da quali siano le sue altre caratteristiche»[10]. (Lo stesso, naturalmente, anche se pochi hanno la coerenza necessaria a riconoscerlo, può essere detto nel caso in cui la “legge” consente la stampa di moneta fiat a corso forzoso da parte delle banche centrali, la tassazione -in particolar modo quella discriminatoria- e più in generale la violazione legale della proprietà privata).

Nel sistema giuridico statunitense la Corte Suprema difende (a volte e parzialmente, oltre che spesso contraddittoriamente) princìpi generali a partire da casi particolari. Quindi per capire il caso Sullivan è necessario preliminarmente illustrare brevemente i fatti.

3.1. Il caso Sullivan vs. The New York Times Co.: Sintesi dei fatti

Negli stati del sud, nel 1960, c’era la segregazione razziale. I neri non potevano usare gli stessi locali dei bianchi. Il 1 febbraio di quell’anno, in Greensboro, North Carolina, quattro studenti neri si sedettero a una tavola calda riservata ai bianchi per fare colazione. Lo staff si rifiutò di servirli. I quattro studenti rimasero nel locale fino all’orario di chiusura. Ne seguirono episodi simili, in cui i neri subirono passivamente le ingiurie e le aggressioni da parte di bianchi. Dr. Martin Luther King prese immediatamente e pubblicamente posizione in difesa di coloro che pacificamente avevano sfidato le “leggi” dello stato in nome della Legge intesa come principio, il che contribuì a diffondere la notizia e ad incrementare il sostegno a quegli studenti. Altri sit-in pacifici seguirono, fra cui uno in Montgomery, Alabama, sugli scalini del municipio cittadino. Due settimane dopo, guarda caso, King fu perseguito legalmente per dichiarazione fiscale infedele (fu la prima volta nella storia dello stato dell’Alabama che una persona fu perseguita per questo “reato”): nelle parole di Lewis «Dr. King temeva che i pubblici ufficiali stessero cercando un pretesto per metterlo in prigione»[11] (tutto il mondo è paese). Fu costituito un comitato per raccogliere fondi a favore di King e di altri personaggi che negli stati del sud venivano aggrediti dallo stato per le loro posizioni in difesa di un aspetto della libertà. Il comitato comprò una pagina del quotidiano The New York Times (NYT) in cui il 29 marzo 1960 pubblicò a sue spese un annuncio dal titolo Heed their rising voices[12] (“Ascoltate le loro voci che si stanno alzando”). In questo annuncio si raccontava quello che stava accadendo negli stati del sud (anche a beneficio di coloro che abitavano in altri stati dove non c’era segregazione raziale o dove questa era meno violenta) e si denunciavano le azioni persecutorie da parte di «southern violators». Non tutti i fatti riportati in questo annuncio, anche relativamente al comportamento della polizia della città di Montgomery, erano del tutto veritieri[13]. Il pubblico ufficiale responsabile di quell’operazione di polizia a Montgomery, L. B. Sullivan (il quale non era menzionato nell’annuncio), denunciò il New York Times per diffamazione. Ha così inizio il caso Sullivan.

Per un resoconto completo della vicenda giuridica rimando al già citato libro Make No Law di Lewis. Ai fini di questo articolo è sufficiente fare brevi cenni ad alcuni dei punti essenziali del contesto giuridico di partenza e del dibattito sul quale si formò la sentenza.

3.2. Il contesto giuridico di partenza

Il contesto giuridico di partenza era ostile alla difesa (cioè al NYT). In primo luogo, fino al caso Sullivan, la diffamazione era materia regolata dalla common law nei singoli stati e quindi materia in cui lo stato federale non poteva mettere becco. Quasi tutto l’establishment burocratico dello stato dell’Alabama, a partire dai giudici, era fortemente a favore della segregazione raziale (allo stesso modo in cui è presumibile che oggi quasi tutto l’establishment burocratico, p. es. italiano, sia a favore del fatto che l’evasione fiscale sia illegale): il che spiega la conferma della condanna del NYT da parte della Corte Suprema dell’Alabama al risarcimento di una somma impressionante (500.000,00 dollari di allora). In base al contesto giuridico di partenza, quindi, la Corte Suprema degli Stati Uniti non avrebbe potuto alterare la sentenza della Corte Suprema dello stato dell’Alabama.

In secondo luogo, per quanto assurdo e contraddittorio possa sembrare (dato che il Bill of Rights e quindi anche il Primo Emendamento furono aggiunti alla costituzione con lo scopo di proteggere i cittadini dallo stato), la diffamazione (e in particolare quella di un pubblico ufficiale) non era protetta dal Primo Emendamento della Costituzione (il Primo Emendamento è quello che garantisce la libertà di espressione: «il Congresso non farà alcuna legge … che limiti la libertà di parola, o di stampa;… »). Quindi appellarsi al Primo Emendamento (alla libertà di espressione) sarebbe stato estremamente rischioso se non inutile da parte della difesa. Eppure questo è proprio ciò che l’avvocato del NYT, Herbert Wechsler, fece in modo magistrale, contribuendo così in modo determinante al restauro di un pezzo importante della libertà di espressione negli Stati Uniti.

Il contesto giuridico di partenza era quindi tale per cui una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che fosse favorevole alla difesa (cioè alla libertà di espressione) avrebbe richiesto un “trauma giuridico”: un capovolgimento totale e radicale della tradizione giuridica consolidata e un allontanamento dalla common law, la quale era ed è estremamente ostile alla libertà di espressione[14]. E fu proprio questo ciò che avvenne.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ribaltò la sentenza della Corte Suprema dell’Alabama mettendo la diffamazione di pubblici ufficiali (non quella di privati cittadini) sotto la protezione del Primo Emendamento e quindi rendendola non solo materia di competenza dello stato federale (non dei singoli stati) ma anche una questione attinente la libertà di espressione. (Se l’Alabama fosse stata una nazione indipendente dagli Stati Uniti e quindi se non fosse stato soggetto a quella particolare Corte Suprema degli Stati Uniti formata da quei particolari giudici, in questo caso quest’occasione di difesa della libertà sarebbe stata persa. Ciò tuttavia non implica affatto, naturalmente, che la centralizzazione del potere produce libertà: il principio di autodeterminazione è infatti, appunto, un principio; e la libertà delle persone si misura anche in base a quanto questo principio è rispettato e difeso. Inoltre, trattandosi appunto di un principio, esso va sempre e comunque difeso in quanto tale, indipendentemente dalle conseguenze materiali della sua difesa).

3.3. Alcuni punti essenziali del dibattito e della sentenza

Tre dei punti fondamentali del dibattito su cui si formò la sentenza furono:

  1. Lo stato o una delle sue agenzie/istituzioni può perseguire un privato cittadino per diffamazione?
  2. Un pubblico ufficiale può perseguire un privato cittadino per diffamazione? E soprattutto:
  3. È legittimo attaccare qualcuno dicendo cose non vere?

Notare, in relazione all’Italia e in particolare ai casi menzionati in apertura dell’articolo, l’attualità di queste domande, e in particolare delle prime due.

1. In un paese come l’Italia a molti sembra normale che lo stato o una delle sue agenzie/istituzioni possa perseguire legalmente un privato cittadino per diffamazione. Ricordiamoci il caso dell’imprenditore condannato al risarcimento di un milione di euro all’Agenzia delle Entrate per aver arrecato a quest’ultima un “danno di immagine” nell’esprimere la sua opinione secondo la quale l’evasione fiscale non è un reato grave (no, non è una battuta: il danno d’immagine all’Agenzia delle Entrate sarebbe derivato dalle parole di un imprenditore che esprimeva la sua opinione contro l’eccessiva pressione fiscale, non dall’azione quotidiana dell’Agenzia delle Entrate). In questo caso, molti si sono scandalizzati dell’esito della sentenza ma quasi nessuno ha avuto alcunché da ridire sul fatto che l’Agenzia delle Entrate potesse perseguire per diffamazione un privato cittadino. Idem nel caso di Leonardo Facco, querelato per aver criticato i vigili urbani. Il procedimento contro Facco è stato immediatamente archiviato dal giudice per fortuna, ma il danno alla libertà di espressione sta primariamente nell’esistenza stessa dell’aggressione legale. Infatti, che l’aggressione legale dello stato o di una delle sue agenzie a un privato cittadino vada a buon fine o meno è di fatto irrilevante: il messaggio (“se mi critichi ti porto in tribunale; e io sono lo stato: quindi a me non costa nulla e anzi lo faccio coi soldi tuoi”) è comunque passato. Soprattutto in un contesto di paura e inerzia intellettuale diffusa come quello attuale italiano, lo scopo dell’autocensura delle persone è quindi comunque raggiunto, indipendentemente dall’esito dell’azione legale dello stato. Il problema è la possibilità stessa dell’azione legale contro un cittadino da parte dello stato o di una delle sue agenzie.

In un paese in cui la libertà di espressione viene presa sul serio, tuttavia, il fatto che lo stato o una delle sue agenzie/istituzioni possa perseguire un privato cittadino per diffamazione non è neanche concepibile. Come ha ribadito il Giudice Brennan della Corte Suprema degli Stati Uniti all’epoca del caso Sullivan, nella legge americana la diffamazione dello stato semplicemente non esiste[15]. Nelle parole della Corte Suprema dell’Illinois, «Nessuna Corte di ultima istanza in questo paese ha mai sostenuto, o anche solo suggerito, che procedimenti legali per diffamazione dello stato [e quindi di sue agenzie/istituzioni, n.d.r.] abbiano un posto nel sistema giurisprudenziale americano»[16]. La ragione, semplicemente, nelle parole di James Madison (l’architetto del Bill of Rights) è che in una “democrazia” «il potere censorio è esercitato dal popolo sullo stato, non dallo stato sul popolo»[17] (e qui occorre comunque ricordare che una “democrazia” dove la sovranità è di un arbitrariamente definito “popolo”, e non della Legge intesa come principio, è una “democrazia” totalitaria[18]). Negli USA, procedimenti legali come quelli che hanno subìto l’imprenditore di cui sopra e Leonardo Facco, per esempio (e, mutatis mutandis, come quelli che in Corea del Nord subiscono le persone per esprimere le loro posizioni contro lo stato totalitario), sarebbero stati impossibili.

Da un lato, un potere censorio esercitato dallo stato sul “popolo”, o meglio sulle persone, è cosa idiota da parte dello stato stesso e dei burocrati che lo controllano per due ragioni. La prima è che un «silenzio imposto per legge, [che è] l’argomento della forza nella sua forma peggiore»[19], riduce il rispetto nelle istituzioni stesse. Nelle parole del giudice Hugo Black della Corte Suprema degli Stati Uniti all’epoca del caso Sullivan «un silenzio imposto, per quanto limitato, … probabilmente genererebbe risentimento, sospetto e disprezzo più di quanto aumenterebbe il rispetto»[20]. La seconda ragione per cui un potere censorio esercitato dallo stato sulle persone è cosa idiota da parte dello stato e dei burocrati che lo controllano è che tale potere censorio necessariamente indebolisce lo stato stesso: come ha ricordato il giudice Brandeis della Corte Suprema degli Stati Uniti, «coloro che si sono battuti con successo per la nostra indipendenza … sapevano … che è pericoloso scoraggiare il libero pensiero … che la paura genera repressione; la repressione genera odio e l’odio minaccia la stabilità dello stato»[21].

D’altro canto, un potere censorio esercitato dallo stato sulle persone (e quindi la possibilità stessa da parte dello stato o di sue agenzie/istituzioni di perseguire per diffamazione i privati cittadini come avviene abitualmente oggi in un paese a totalitarismo assoluto come l’Italia) è naturalmente incompatibile con la libertà in quanto questa si regge sul diritto delle persone non solo di essere in disaccordo (soprattutto nei confronti dello stato, delle sue istituzioni e di chi ne fa parte) ma anche di esserlo in forma «disinibita, robusta e totalmente aperta [e tale da] includere attacchi veementi, caustici e a volte spiacevoli contro lo stato e i pubblici ufficiali»[22]. La sentenza del tribunale di Vicenza ai danni del citato imprenditore, in perfetto parallelismo col Sedition Act e con l’Espionage Act, nega alle persone la possibilità di essere in disaccordo perfino quando questo disaccordo è espresso, non in forma «disinibita, robusta e totalmente aperta» come sarebbe loro diritto in base alla Legge intesa come principio, ma perfino in forma pacata e razionale; ed è sufficiente limitare il diritto al disaccordo o alla critica ai casi in cui questo è espresso in forma pacata e razionale per violare la libertà di espressione. Nelle parole di Thomas Jefferson, «la libertà di stampa [e più in generale quella di espressione a mio parere, n.d.r.] non può essere limitata senza essere persa»[23] e in quelle del giudice Black, «è un riconosciuto privilegio americano quello di dire liberamente ciò che uno pensa sulle pubbliche istituzioni, anche se non sempre con un perfetto buon gusto»[24]. Eccezion fatta per chi è protetto dall’immunità legale, questo non è, né è mai stato, purtroppo, un riconosciuto diritto in un paese come l’Italia o come la Corea del Nord.

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2. Un problema diverso da quello se lo stato o le sue agenzie/istituzioni possono perseguire un privato cittadino per diffamazione (cosa che come abbiamo appena visto è riconosciuta come impossibile negli Stati Uniti ed è abituale in un paese come l’Italia) è quello se un pubblico ufficiale può farlo.

Su questo punto, la sentenza Sullivan fu rivoluzionaria (anche se insufficiente a garantire la libertà di espressione) in quanto, nel caso della diffamazione di pubblici ufficiali, capovolse la tradizione giuridica statunitense fino a quel momento. La sentenza della Corte Suprema infatti affermò che, a differenza di quanto era previsto per i casi di diffamazione fra privati (i quali continuavano ad essere regolati dalla common law di origine britannica estremamente ostile alla libertà di espressione), i pubblici ufficiali potevano perseguire legalmente per diffamazione un privato cittadino solo se questo aveva detto cose false nei suoi riguardi (non nei riguardi dell’agenzia di cui lui era responsabile, come è avvenuto nel caso Sullivan o in quello di Leonardo Facco, per esempio):

  1. sapendo prima che erano false (o, anche non sapendolo prima, avendo avuto una negligenza «macroscopica» o un atteggiamento sconsiderato [recklessness] nei confronti di quale fosse la verità), e
  2. avendo l’intenzione esplicita di danneggiarlo.

Nel testo della sentenza queste due condizioni (“regola Sullivan”) furono esplicitamente riassunte nel termine “Actual malice”. A differenza di quanto era previsto nei casi di diffamazione fra privati, la falsità “in buona fede” e anche quella dovuta a semplice negligenza non era perseguibile da parte di un pubblico ufficiale e l’onere della prova era comunque adesso a carico di quest’ultimo (cioè dell’accusa), non più della difesa.

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3. Dopo il caso Sullivan, quindi, un pubblico ufficiale di fatto non poteva più perseguire legalmente per diffamazione un privato cittadino oppure un giornale, nemmeno se ciò che veniva detto o scritto contro di lui era falso.

A qualcuno questo può sembrare ingiusto e contraddittorio: libertà e verità non dovrebbero forse andare insieme? Se la libertà è inseparabile dalla responsabilità, come può essere separata dalla verità? La verità non può esistere nel caso delle opinioni, ma essa esiste in relazione ai fatti. Non sarebbe forse illegittimo accusare un pubblico ufficiale (o chiunque altro, vedi oltre) di aver preso una mazzetta quando quest’accusa è falsa?

Proteggendo all’interno dei limiti accennati sopra la falsità di uno scritto o di un discorso contro un pubblico ufficiale, la Corte Suprema degli Stati Uniti voleva evitare esattamente ciò che oggi in Italia, per esempio, è (ed è sempre di più) la regola, e cioè l’autocensura delle persone nei confronti dei pubblici ufficiali per paura delle conseguenze legali delle loro parole, e la cappa asfissiante e l’“inpercorimento” delle persone che derivano da questa paura. Pensiamo a come ci comporteremmo e a ciò che diremmo e che non diremmo se anche le nostre comunicazioni private fossero sottoposte allo stesso standard di “verità” e alle stesse sanzioni per la “falsità” delle nostre comunicazioni pubbliche. Ne rimarrebbe qualcosa di quelle comunicazioni? No: la maggior parte di noi starebbe zitta, anche perché la verità tutti potrebbero conoscerla ma potrebbe essere difficile da dimostrare (pensiamo alla corruzione sistemica di alcuni Comuni italiani, per esempio). Sarebbe questo silenzio compatibile con la libertà di espressione? Potrebbe da questo silenzio emergere la verità più di quanto essa possa emergere dal caos non violento della libertà di espressione?

Come disse il giudice Powell della Corte Suprema[25], «affermazioni false in merito a determinati fatti sono protette [dal Primo Emendamento] in quanto l’errore è inevitabile in un dibattito libero … [e la punizione dell’errore potrebbe portare a] un’intollerabile autocensura»[26]. Come ricorda Lewis, citando anche John Nicholas: «Ogni tentativo di distinguere il vero dal falso, o la libertà dalla licenza, nelle espressioni del pensiero, … [genererebbe una situazione in cui] … gli editori “avrebbero paura di pubblicare la verità in quanto, sebbene sia vera, essi potrebbero non sempre essere in grado di dimostrarlo in modo che sia soddisfacente per una corte di giustizia” … Nella vera libertà ci deve essere spazio per l’errore»[27] . Come giustamente affermava James Madison, «un certo grado di abuso è inseparabile dall’uso corretto di qualsiasi cosa, e in nessun caso questo è più vero che nel caso della stampa»[28]. Nelle parole del giudice Brennan della Corte Suprema degli Stati Uniti (colui che scrisse il parere della maggioranza della Corte Suprema sul caso Sullivan), «l’affermazione erronea è inevitabile nel dibattito pubblico e deve essere protetta se vogliamo che la libertà di espressione abbia quello spazio vitale [breathing space] di cui ha bisogno per sopravvivere»[29]. Infine, come ricorda il giudice Learned Hand, «[il Primo Emendamento] presuppone che alle conclusioni vere è più probabile arrivarci attraverso una moltitudine di lingue che attraverso una selezione da parte dell’autorità. Per molti questo è, e sarà sempre, una follia; ma noi abbiamo basato tutto su questo»[30].

Quello che queste numerose citazioni vogliono dire nella sostanza è che «il test migliore della verità è il potere del pensiero di farsi accettare nella competizione del mercato»[31]. E che limitare la pubblica espressione del pensiero a ciò che è “vero” è il modo migliore per impedire con la forza che la verità emerga e per mettere al riparo da ogni attacco qualsiasi abuso, in particolare da parte dello stato e di chi vive di esso.

  

Parte 4: Libertà di espressione vuol dire libertà di espressione

  

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, dunque, nella sentenza Sullivan la Corte Suprema degli Stati Uniti affermò che un pubblico ufficiale non poteva perseguire legalmente per diffamazione un soggetto privato, anche se ciò che veniva detto o scritto nei suoi confronti era falso, a meno che il pubblico ufficiale potesse dimostrare che quel soggetto privato sapesse che quanto affermava era falso già prima di pubblicarlo (o lo avesse pubblicato con macroscopica negligenza o sconsideratezza nei confronti della verità) e lo avesse affermato con l’intenzione di danneggiarlo (“actual malice” – “effettiva malignità”).

Per quanto essa costituisca un passo avanti rivoluzionario rispetto alla situazione precedente e ancora di più, naturalmente, rispetto alla situazione oggi esistente in un paese come l’Italia o come la Corea del Nord, questa sentenza ha due grossi buchi che la rendono inadeguata a difendere la libertà di espressione. Questi sono:

  1. il fatto che essa non ha garantito una libertà di espressione assoluta, e
  2. il fatto che ha garantito una relativa libertà di espressione solo nei confronti dei pubblici ufficiali, non anche nei confronti di altri privati cittadini.

In altre parole, libertà di espressione vuol dire libertà di espressione. Il limite della sentenza Sullivan sta nel fatto che ha inteso la libertà di espressione come libertà di espressione «nel caso in cui… e a condizione che…».

4.1. Stessa libertà di espressione nei confronti di chiunque

Partiamo dal secondo punto, che è quello più semplice e breve. La libertà di espressione è una: gli stessi motivi che hanno indotto la Corte a difenderla nei confronti dei pubblici ufficiali valgono nei confronti dei privati. Allontanarsi dalla common law (estremamente ostile alla libertà di espressione) nel caso della diffamazione di pubblici ufficiali ma non nel caso di quella fra privati vuol dire difendere un principio generale solamente in alcuni casi. Se si riconosce che la persecuzione legale di una persona che ha detto il falso in buona fede nei confronti di un pubblico ufficiale è illegittima, allora non si può coerentemente ritenere legittima la persecuzione legale di un’altra persona che ha detto il falso in buona fede nei confronti di un altro privato, tanto più quando l’onere della prova è a carico della difesa e sono presunti il danno e la “malignità”. Come riconosce lo stesso Ronald Dworkin «non c’è alcuna ragione per non applicare la regola stabilita dalla Corte nel caso Sullivan [oggi valida solo nei confronti dei pubblici ufficiali] a tutte le richieste di danni per diffamazione … [così che anche nel caso della diffamazione fra privati l’accusa] debba dimostrare che la stampa ha pubblicato il falso consapevolmente o in modo sconsiderato»[32] (e con l’intenzione di danneggiare l’altra parte, n.d.r.).

4.2. Libertà di espressione assoluta

L’opinione della Corte Suprema sul caso Sullivan non fu unanime: su nove giudici, tre (i giudici Black, Douglas e Goldberg), pur concordando con la decisione di ribaltare la decisione della Corte Suprema dell’Alabama e quindi di accogliere le tesi della difesa, non si unirono all’opinione della maggioranza della Corte (redatta dal giudice Brennan). La ragione del dissenso non fu che l’opinione della maggioranza concedeva troppa libertà di espressione, ma troppo poca. Essi infatti erano a favore, sempre nel solo caso in cui la diffamazione avvenisse nei confronti di pubblici ufficiali, di una libertà di espressione «assoluta» e cioè anche di affermare il falso sapendo prima che è falso e con l’intenzione di danneggiare il pubblico ufficiale («actual malice»: “effettiva malignità”).

Come afferma il Giudice Owen Roberts della Corte Suprema degli Stati Uniti (peraltro citato nel parere della stessa maggioranza della Corte nel caso Sullivan) «Nel campo … del pensiero politico emergono sempre marcate differenze. … Chi cerca di persuadere altri del proprio punto di vista a volte, come sappiamo, ricorre all’esagerazione, alla diffamazione e perfino alle affermazioni false nei confronti di uomini che ricoprono, o hanno ricoperto, ruoli di rilievo all’interno … dello stato. Ma le persone di questa nazione hanno stabilito alla luce della storia che, nonostante la probabilità di abusi ed eccessi, queste libertà sono, in una prospettiva di lungo periodo, essenziali per un’opinione illuminata e per la giusta condotta da parte dei cittadini di una democrazia»[33] (non ripeto le mie riserve sulla “democrazia” totalitaria, quella in cui la volontà della maggioranza è “legge”).

Lo stesso giudice Black, in particolare, nella sua separata e concorrente opinione sul caso Sullivan, fece notare, in primo luogo, che la “malignità” (malice) «è un concetto elusivo e astratto, difficile da provare e difficile da confutare»[34] e che quindi non poteva essere una ragione valida per limitare la libertà di espressione. Soprattutto, egli affermò che una libertà di espressione assoluta nei confronti dei pubblici ufficiali è l’unico modo per difendere la libertà di espressione (in questo esprimendo quindi una tesi analoga a quella di Thomas Jefferson già citata in precedenza: «la libertà di stampa non può essere limitata senza essere persa»). Queste le parole del giudice Black: «a differenza della Corte, quindi, io voto per ribaltare [la sentenza della Corte Suprema dell’Alabama] esclusivamente sulla base del fatto che il Times e gli altri individui della difesa avevano un diritto costituzionale assoluto e incondizionato di pubblicare in quella pagina le loro critiche ai pubblici ufficiali e alle agenzie di Montgomery. … Io credo che noi interpreteremmo il Primo Emendamento più fedelmente affermando che quanto meno esso lascia le persone e la stampa liberi di criticare i pubblici ufficiali e di discutere di questioni pubbliche impunemente. … Io dubito che un paese possa vivere libero quando le persone sono fatte soffrire fisicamente e finanziariamente per criticare lo stato, le sue azioni e i suoi pubblici ufficiali. … Un diritto incondizionato di dire quello che uno vuole a proposito delle questioni pubbliche è quello che io considero essere la garanzia minima del Primo Emendamento. Mi dispiace che la Corte non abbia sostenuto questa libertà di espressione assoluta la quale è indispensabile per mantenere la nostra libera stampa dall’essere distrutta»[35].

I capitoli 18 e 19 del citato libro Make No Law di Anthony Lewis, nonché quello che sta avvenendo oggi negli USA sotto i nostri occhi (a partire dai casi Bradley Manning e Edward Snowden) documentano quanto il giudice Black aveva ragione e quanto egli sia stato (facile) profeta. Incidentalmente, può forse valere la pena notare la fondamentale incoerenza di pensiero del giudice Black e dei cosiddetti “civil libertarians” (a cui sembrano andare le simpatie dello stesso Lewis), cioè di quei collettivisti che in materia dei cosiddetti “diritti civili” (p. es. nel caso della libertà di espressione) adottano standards morali libertari ma che violano quegli stessi standards morali nel caso particolare della difesa della proprietà privata, o meglio in altri casi relativi alla difesa della proprietà privata (mi riferisco al prelievo fiscale ma non solo). Parafrasando lo stesso giudice Black, una società non può essere libera anche quando le persone sono fatte soffrire fisicamente e finanziariamente perché hanno gusti, capacità, fortuna o situazioni diverse (progressività fiscale e più in generale discriminazione fiscale) e per mantenere uno stato di dimensioni maggiori dello stato minimo non arbitrariamente definito e comunque la cui unica funzione è la difesa in ultima istanza della Legge intesa come regola generale e negativa di comportamento individuale che deve valere per tutti, stato per primo, allo stesso modo. Tanto quanto per la libertà di espressione assoluta, una tutela assoluta della proprietà privata è indispensabile per mantenere la nostra libertà dall’essere distrutta.

Tralasciando le fondamentali incoerenze di pensiero dei “civil libertarians” e in particolare del giudice Black (che, già membro del Partito Democratico, fu il primo dei giudici della Corte Suprema nominati dal Presidente Roosvelt, quello che nel 1933 confiscò l’oro dei cittadini americani), a me sembra che, in materia di libertà di espressione, le loro posizioni in difesa di una libertà di espressione assoluta (ma nei confronti di chiunque, non solo dei pubblici ufficiali) siano le uniche sostenibili e le uniche compatibili con la libertà di espressione. La libertà infatti è quella condizione dell’uomo in cui la coercizione fisica di alcuni su altri è ridotta alla sola difesa di regole generali e negative di comportamento individuale valide per tutti allo stesso modo; e un libero mercato delle idee e delle affermazioni presuppone che, all’interno dei legittimi diritti di proprietà di ciascuno, le persone possano dire, scrivere e disegnare con ogni mezzo sostanzialmente quello che vogliono e più in generale esprimere il proprio pensiero senza alcun impedimento: colui che durante la proiezione di un film si mettesse a parlare a voce alta violerebbe le regole stabilite per ipotesi dal proprietario del cinema e quindi il suo allontanamento dalla sala non sarebbe un atto di violazione della sua libertà di espressione, ma di rispetto dei diritti di proprietà[36].

Ci sono diverse comuni obiezioni alla libertà di espressione assoluta: obiezioni che oggi vanno molto di moda fra i collettivisti in generale e fra quelli europei in particolare. Una, quella che uno non dovrebbe essere libero di accusare pubblicamente qualcuno dicendo cose false, è stata già ampiamente discussa in precedenza. Tranne che forse nel caso della minaccia di violenza fisica e delle parole strumentali all’esercizio di questa violenza, a mio parere queste obiezioni, alcune delle quali ora passerò velocemente in rassegna, non hanno alcun fondamento.

4.2.1. Il “diritto” alla reputazione

Una prima obiezione alla libertà di espressione assoluta è quella del cosiddetto “diritto” alla reputazione. Questa è l’obiezione che ha prevalso nella Corte Suprema in relazione al caso Sullivan: è principalmente a causa di questa obiezione che la sentenza Sullivan è fondamentalmente incompleta. La differenza sostanziale fra la posizione della minoranza della Corte (cioè dei giudici Black, Douglas e Goldberg) e quella della maggioranza fu infatti che quest’ultima, a differenza della prima, aveva cercato di trovare un “punto di equilibrio” fra libertà di espressione nei confronti dei pubblici ufficiali e il cosiddetto “diritto” di questi ultimi alla salvaguardia della loro reputazione. Come argomenta Murray Rothbard, tuttavia, non esiste alcun “diritto” alla propria reputazione in quanto questo diritto presupporrebbe un diritto a un particolare pensiero di altre persone[37]. Incidentalmente, in una società libera lo stesso libero mercato delle idee, delle opinioni, delle affermazioni e della credibilità è più che sufficiente, in generale, a difendere le reputazioni degli individui e delle organizzazioni. Se le persone fossero lasciate libere di esprimere le loro opinioni, la reputazione dell’Agenzia delle Entrate, per esempio, si mostrerebbe immediatamente per quello che è.

4.2.2. I “discorsi offensivi”

Una seconda comune obiezione alla libertà di espressione assoluta è quella dei “discorsi offensivi”. Questa obiezione naturalmente non ha alcun senso in quanto se il criterio dell’“offensività” fosse applicato coerentemente, qualunque espressione del pensiero potrebbe essere censurata e punita. Il concetto stesso di individualità implica che ciascuno può sentirsi offeso per infiniti motivi diversi. Come giustamente osserva il giudice Harlan, «ciò che per qualcuno è volgarità per un altro può essere lirica»[38]. Se attribuissi importanza al pensiero dei collettivisti (cosa che non faccio) io potrei trovare offensivo, per esempio, che qualcuno parli di “giustizia sociale” in quanto ciò presuppone una difesa del saccheggio legale, del furto e della violazione dell’uguaglianza davanti alla Legge; in altre parole della libertà. Ma proprio perché sto dalla parte della libertà, non mi sognerei mai di invocare la violazione di quest’ultima per non essere offeso, tanto più da un cretino. Lewis ricorda che «nel caso Texas vs. Johnson (1989), la Corte [Suprema degli Stati Uniti] ha giudicato incostituzionale una legge del Texas che rendeva criminale “deturpare” la bandiera in modo tale da “offendere seriamente le persone”»[39]. Il caso del deturpare la bandiera in modo chiaramente offensivo è del tutto analogo a quello del pronunciare frasi del tipo «Italia paese di merda», che come abbiamo visto invece da noi, così come in Corea del Nord, sono regolarmente punite. Nelle parole del giudice Brennan della Corte Suprema, «Se c’è un principio fondamentale alla base del Primo Emendamento è proprio quello che lo stato non può proibire l’espressione di un’idea semplicemente perché la società la trova offensiva o spiacevole»[40], nemmeno nei casi più odiosi, come quello della manifestazione neo-nazista che avvenne nel villaggio di Skokie, Illinois, in cui vivevano numerosi sopravvissuti dell’Olocausto[41].

4.2.3 La “sicurezza nazionale”

Una terza obiezione che spesso viene sollevata contro una libertà di parola e di stampa assoluta è quella della cosiddetta “sicurezza nazionale” (pensiamo di nuovo ai casi dei whistleblowers, p. es. Ellsberg–Pentagon Papers, Manning-Collateral murder e Snowden-Datagate). Questa obiezione è tipicamente sollevata dai collettivisti (tanto di “destra” quanto di “sinistra”), e in special modo dai parassiti con responsabilità di governo. Il termine “sicurezza nazionale” ha una valenza collettivista simile a quella del termine “giustizia sociale”: presuppone infatti non solo che la “nazione” esista come unità fisica ma anche l’anteposizione della sua sicurezza a quella di singole persone che la compongono e al rispetto della Legge intesa come principio. Naturalmente, parlare di “sicurezza nazionale” ha lo stesso senso logico del parlare di “giustizia sociale”, cioè nessuno. La sicurezza è una, e corrisponde alla quella condizione dell’individuo in cui egli è protetto dalla violazione da parte di chiunque della Legge intesa come regola generale e negativa di comportamento individuale valida per tutti allo stesso modo. Le organizzazioni che più di tutte le altre compromettono e violano la sicurezza dell’individuo oggi sono gli stati e sempre più spesso lo fanno in nome della “sicurezza nazionale”.

Al di là di queste considerazioni generali, a proposito della “sicurezza nazionale” come pretesto per violare la libertà di parola e di stampa (e più in generale per violare la Legge intesa come principio e quindi per estendere il potere assoluto dei governi) è utile citare estensivamente ancora le parole di Anthony Lewis: «[In molti casi] la Corte [Suprema degli Stati Uniti] si è inchinata di fronte alla C.I.A. e al pretesto di sicurezza nazionale, producendo ciò che di fatto è un’eccezione al Primo Emendamento. Questo nonostante la convinzione di praticamente chiunque abbia fatto parte del sistema di sicurezza nazionale che i suoi pretesi bisogni di segretezza siano grossolanamente esagerati. Erwin Griswold, che ha discusso il caso dei Pentagon Papers[42] per il governo, disse successivamente che non trovò “mai alcuna traccia di minaccia alla sicurezza nazionale” derivante dalla pubblicazione dei Papers[e che] “Diventa immediatamente evidente a ogni persona che ha una considerevole esperienza con materiale secretato che c’è un’enorme sovrasecretizzazione [overclassification] e che la principale preoccupazione di coloro che secretizzano il materiale governativo non è costituita dalla sicurezza nazionale ma piuttosto dall’imbarazzo del governo”. … Non c’è dubbio che la deferenza della Corte Suprema nei confronti dei Presidenti [che ne nominano i membri, n.d.r.] sulle questioni di sicurezza nazionale è un riflesso della generale crescita del potere presidenziale nel ventesimo secolo. … I Presidenti hanno usato il pretesto della sicurezza nazionale … per nascondere sempre di più l’attività vitale del governo dietro un manto di segretezza. … L’area del Primo Emendamento che richiede maggiore attenzione è l’eccezione che le Corti hanno implicitamente creato per qualunque cosa discutibilmente relazionata alla sicurezza nazionale. In altri termini, su questa questione la Corte Suprema deve ritrovare il coraggio delle sue convinzioni a proposito del Primo Emendamento»[43].

4.2.4 Violenza psicologica

Un’altra obiezione che spesso viene sollevata contro la libertà di espressione assoluta è che la violenza non è solo fisica, ma può essere anche psicologica; che la violenza psicologica dovrebbe essere trattata al pari di quella fisica; e che quindi la libertà di espressione dovrebbe essere limitata allo scopo di non causare violenza psicologica.

Ora, sul fatto che la violenza possa essere anche psicologica e non solo fisica, cioè sul fatto che sia possibile arrecare intenzionalmente danno a una persona non solo attraverso l’aggressione del corpo ma anche attraverso l’aggressione della mente, non credo ci siano dubbi. I nazisti americani che nel 1977 hanno fatto una manifestazione nella cittadina di Skokie, Illinois, che aveva un’alta concentrazione di sopravvissuti ai campi di concentramento, hanno sicuramente esercitato violenza psicologica su queste persone. Tuttavia, a questo proposito valgono considerazioni molto simili a quelle fatte a proposito dei “discorsi offensivi”. Per quanto amaro sia questo fatto, libertà di espressione e possibilità di violenza psicologica sono inscindibili: non è possibile avere la prima senza la seconda. Ci sono infinite forme di violenza psicologica, anche molto sottili e a volte perfino inconsapevoli. Anche quando la violenza psicologica fosse esplicita, consapevole e intenzionale, essa non potrebbe essere eliminata o anche solo limitata senza annientare la libertà. Una persona che, di fronte a un evasore fiscale che ha dovuto subire l’aggressione dello stato, esprimesse il suo pensiero in favore della persecuzione dei cosiddetti “evasori fiscali”, cioè di coloro che nel rispetto della Legge e contro la “legge” fiat cercano di sottrarre risorse di loro proprietà al sistema fiscale predatorio, parassitario, legale e illegittimo dello stato, starebbe probabilmente esercitando violenza psicologica su di essa. Non è per questo, tuttavia, che, compatibilmente col rispetto dei diritti di proprietà di ciascuno, l’evasore fiscale può legittimamente ricorrere alla violenza per zittire coloro che esprimono le loro idee a favore della sua persecuzione: nemmeno se i discorsi di queste ultime gli facessero venire l’ulcera allo stomaco oppure un infarto (mentre il ricorso alla violenza per reagire all’azione violenta da parte dello stato sarebbe un altro discorso…).

4.2.5. Minaccia di violenza fisica

La minaccia di violenza fisica è forse uno dei pochissimi casi in cui la libertà di espressione assoluta trova un limite legittimo. Questo perché la violenza fisica, a differenza di quella psicologica, è illegittima e la sua minaccia può essere considerata una sua estensione. La differenza fra Tizio che dice all’evasore Caio che dovrebbe essere messo in galera e il parassita Sempronio che minaccia l’evasore Caio di mandarlo in galera, anche assumendo una parità di danno psicologico sostenuto nei due casi da Caio, sta nel fatto che nell’ipotesi di questo esempio dietro le parole del parassita Sempronio ci sta la macchina coercitiva statale (che è fisica e tangibile), ed è in virtù di quella che il danno psicologico di Caio è prodotto.

4.2.6. Parole strumentali a violenza fisica

Un ovvio limite legittimo alla libertà di espressione assoluta, sul quale sarebbe superfluo soffermarsi, è quello delle parole strumentali alla violenza fisica. Un pubblico ufficiale che desse a un suo subordinato l’ordine di saccheggiare la proprietà di una persona starebbe partecipando al crimine, anche se non partecipasse fisicamente all’azione di saccheggio.

*   *   *

In conclusione, libertà di espressione vuol dire non essere soggetti ad alcuna forma di coercizione per l’espressione del proprio pensiero. In altre parole, significa poter comunicare quello che uno vuole senza timore di essere fisicamente aggrediti e anzi con la ragionevole certezza che l’eventuale aggressore, soprattutto quando è lo stato, sia perseguito e punito.

  

Parte 5: Conclusioni: l’ordine spontaneo delle idee e delle parole

   

C’è un libro fotografico degli anni ’80[44], ripreso in un bel documentario su Internet[45], che aiuta a farsi un’idea delle distanze nello spazio. È molto difficile infatti concepire distanze di cui non abbiamo alcuna esperienza. Non abbiamo difficoltà a concepire la distanza fra due stanze di una casa, quella fra due città oppure quella fra due paesi, perché sono distanze di cui abbiamo o possiamo avere esperienza diretta. È già più difficile concepire la distanza media fra la Terra e Saturno, per esempio, benché essa possa essere ancora convenientemente espressa con la stessa unità di misura che usiamo per misurare la distanza fra due città (i chilometri, per esempio: 57,91 milioni in questo caso). Concepire la distanza fra il Sole e un’altra stella della nostra galassia è tuttavia molto più difficile per la mente umana: questa distanza è talmente grande che viene utilizzata un’unità di misura (il numero di anni che la luce, che viaggia a una velocità di 299.792,46 chilometri al secondo, impiegherebbe a coprirla) che, nella misura anche delle maggiori fra le distanze con cui abbiamo familiarità, sarebbe inutilizzabile. E così via in relazione alla distanza fra galassie e a quella fra clusters di galassie (solo per limitarci all’universo conosciuto).

Distanze che sembrano enormi se rapportate al nostro punto di vista e alla nostra esperienza diretta, come la distanza fra l’Italia e la Corea del Nord, sono, se osservate da qualcuno che si trovasse in un sistema solare di un’altra galassia, talmente infinitesime che non solo sarebbe praticamente impossibile misurarle ma non avrebbe alcun senso farlo.

Quando i parassiti che ci governano si compiacciono con ostentata boria dell’“enorme distanza” che separa la “libertà di espressione” che c’è oggi in Italia da quella che c’è oggi in Corea del Nord, oppure quando essi si stringono compatti gli uni accanto agli altri per mostrare il loro sostegno alla “libertà di espressione” e la loro condanna a un attacco terroristico contro un giornale a causa dei suoi disegni, essi stanno prendendo in considerazione una distanza fra due “punti” che si trovano sullo stesso “pianeta”. Tuttavia, pur ammettendo per semplicità e ai fini del discorso che in Italia ci sia maggiore “libertà di espressione” di quella che c’è in un paese come la Corea del Nord, questa distanza, che a quei parassiti e a coloro che diligentemente si recano al seggio per votarli sembra enorme, non ha alcun significato se rapportata alla distanza fra la “libertà di espressione” per come viene intesa in uno qualunque di questi due paesi e la “libertà di espressione” per come viene intesa in un paese dove essa viene presa sul serio (chiamiamola “distanza A”). E la distanza in termini di “libertà di espressione” fra l’Italia e un paese come la Corea del Nord ha ancora meno significato se rapportata alla distanza fra la “libertà di espressione” per come questa viene intesa in uno qualunque di questi due paesi e la libertà di espressione coerentemente intesa (chiamiamola “distanza B”).

Un paese in cui, in un particolare momento storico, la libertà di espressione è stata presa sul serio sono gli Stati Uniti d’America. Nel dire che la libertà di espressione è stata “presa sul serio” mi riferisco:

  1. al fatto che essa è stata difesa in primo luogo quando era diretta contro lo stato e i pubblici ufficiali;
  2. al fatto che tale difesa, per quanto incompleta e parziale, è avvenuta anche sulla base di princìpi generali, non solamente sulla base di decisioni arbitrarie e particolari dell’autorità rappresentativa della maggioranza.

Dando quindi alcuni elementi di storia giuridica della libertà di espressione nel caso degli Stati Uniti ho cercato di dare una prima idea di quella che ho chiamato “distanza A”: la quale è talmente grande che a molti, oggi qui da noi in Europa e in particolare in Italia, sembra inconcepibile.

Successivamente, utilizzando un’altra “unità di misura”, non storica ma logica, ho cercato di dare una prima idea approssimativa e grossolana di quella che ho chiamato “distanza B”, la quale è naturalmente oggi ancora più inconcepibile in un paese come l’Italia o come la Corea del Nord.

In questo lungo articolo non ho discusso specificamente della libertà di opinione, sebbene, come abbiamo visto in alcuni degli esempi citati nell’articolo, da noi come in Corea del Nord i cosiddetti “reati di opinione” siano vivi e vegeti. La ragione per cui non ho discusso dell’aberrazione dei “reati di opinione” è che essa è ovvia ed evidente perfino alle pietre. A proposito dei “reati di opinione” vale tuttavia la pena ricordare le parole di John Stuart Mill: «In primo luogo, se un’opinione è obbligata al silenzio, quell’opinione può, per quello che ne possiamo sapere con certezza, essere vera[46]. Negare questo significa negare la nostra infallibilità. In secondo luogo, anche se quell’opinione fosse sbagliata, essa potrebbe contenere (e molto spesso contiene) una porzione di verità; e poiché l’opinione generale o prevalente su qualunque soggetto è raramente o mai l’intera verità, è solo attraverso la collisione di opinioni avverse che la parte restante della verità ha una qualche possibilità di emergere. In terzo luogo, anche se l’opinione generale fosse non solo vera, ma costituisse l’intera verità, a meno che ne sia tollerata una contestazione vigorosa e sincera, e anzi che tale contestazione abbia luogo, tale opinione sarebbe tenuta alla maniera di un pregiudizio da parte di coloro che la ricevono, con poca comprensione o sentimento per le sue basi razionali»[47].

L’ordine spontaneo svolge il suo ruolo non solo in àmbito strettamente economico ma anche nell’àmbito delle idee, delle espressioni del pensiero, delle affermazioni, delle opinioni, della credibilità. Distruggere l’ordine spontaneo in questi àmbiti, cioè violare la libertà di espressione, vuol dire distruggerlo anche in àmbito economico. La libertà è una. Allo stesso modo in cui non è possibile avere libero mercato e capitalismo (e quindi prosperità) senza la sovranità della Legge intesa come principio, così (e per le stesse ragioni) non è possibile averli senza libertà di espressione.

  

Note

[1] Giudice C.S. Holmes O. W., 1929, caso U.S. vs. Schwimmer, 279 U.S. 655, traduzione mia.

[2] Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York).

[3] http://www.constitution.org/rf/sedition_1798.htm , traduzione mia.

[4] Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 58, traduzione mia.

[5] Citato in Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 65, traduzione mia.

[6] http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtID=3&psid=3904, traduzione mia.

[7] Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 69, traduzione mia.

[8] Vedi le lezioni in inglese (Reith Lectures) tenute da Eliza Muningham-Buller (2011) : Lezione 1, Lezione 2, Lezione 3.

[9] http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Seditious+Libel, traduzione mia.

[10] Citato in Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), pp. 52-53, traduzione mia.

[11] Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 6, traduzione mia.

[12] Per il testo dell’annuncio, vedere p. es. qui: http://www.archives.gov/exhibits/documented-rights/exhibit/section4/detail/heed-rising-voices.html

[13] Per il dettaglio, vedere il testo della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sul caso Sullivan, p. es. qui: The New York Times Co. vs. Sullivan.

[14] Vedi Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), pp. 155-156, 195, 198-199, 223.

[15] Vedi Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 160.

[16] Citato in Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 118, traduzione mia.

[17] Citato in Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 145, traduzione mia.

[18] Per un approfondimento sulla distinzione fra democrazia e “democrazia” totalitaria rimando a questo articolo: http://www.movimentolibertario.com/2013/12/democrazia-e-legge-sono-incompatibili/.

[19] Giudice C.S. Brandeis L., 1927, caso Whitney vs. California, 274 U.S. 357, traduzione mia.

[20] Citato in Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 100, traduzione mia.

[21] Giudice C.S. Brandeis L., 1927, caso Whitney vs. California, 274 U.S. 357, traduzione mia.

[22] Giudice C.S. Brennan W.J., 1964, caso The New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 270, traduzione mia.

[23] Citato in Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 100, traduzione mia.

[24] Giudice C.S. Black H., citato in Giudice C.S. Brennan W.J., 1964, caso The New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 269.

[25] Seppur nell’àmbito di un parere che voleva trovare un equilibrio fra libertà di espressione e “diritto alla reptazione”: “diritto”, quest’ultimo, che come vedremo oltre non esiste in una società libera.

[26] Giudice C.S. Powell L.F., 1974, caso Gertz vs. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 340, traduzione mia.

[27] Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 60, traduzione mia.

[28] Madison J., citato in Giudice C.S. Brennan W.J., 1964, caso The New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 271, traduzione mia.

[29] Giudice C.S. Brennan W.J., 1964, caso The New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 272, traduzione mia.

[30] Giudice C.S. Hand L., citato in Giudice C.S. Brennan W.J., 1964, caso The New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 270, traduzione mia.

[31] Giudice C.S. Holmes O. W., 1919, caso Abrams vs. United States, 250 U.S. 630, traduzione mia.

[32] Dworkin R., 1996, Freedom’s Law (Oxford University Press, Oxford), p. 212, traduzione mia.

[33] Giudice C.S. Roberts O., 1940, caso Cantwell vs. Connecticut, 310 U.S. 310, traduzione mia.

[34] Giudice C.S. Black H., 1964, caso The New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 283, traduzione mia.

[35] Giudice C.S. Black H., 1964, caso The New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 297, traduzione mia.

[36] Vedi Rothbard M.N., [1982] 2002, The Ethics of Liberty (New York University Press, New York), pp. 114.

[37] Vedi Rothbard M.N., [1982] 2002, The Ethics of Liberty (New York University Press, New York), pp. 121-122, 126-127.

[38] Giudice C.S. Harlan J.M., 1971, caso Cohen vs. California, 403 U.S. 25, traduzione mia.

[39] Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 238, traduzione mia.

[40] Giudice C.S. Brennan W.J., 1989, caso Texas vs. Johnson, 491 U.S. 410-422, traduzione mia.

[41] Vedi caso National Socialist Party of America vs. Village of Skokie (1977).

[42] I Pentagon Papers sono uno studio confidenziale preparato dal Dipartimento della Difesa del governo USA sulla storia del coinvolgimento politico-militare degli Stati Uniti in Vietnam tra il 1945 e il 1967. Scoperti e divulgati da Daniel Ellsberg, essi arrivarono all’attenzione del pubblico nel 1971 quando il New York Times li mise in prima pagina. Un articolo sempre del NYT del 1996 affermò che i Pentagon Papers dimostravano, fra le altre cose, che l’amministrazione Johnson «mentì sistematicamente, non solo al pubblico ma anche al Congresso». Per maggiori dettagli vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagon_Papers.

[43] Lewis A., 1992, Make No Law (Vintage Books, New York), p. 242-3, traduzione mia.

[44] Morrison P., 1982, Powers of Ten (Scientific American Library, New York).

[45] https://www.youtube.com/watch?v=uxq5QUpO_mE

[46] Abbiamo visto sopra che la verità in materia di opinione non ha alcun senso. Personalmente tenderei a sostituire questo termine con “valida”.

[47] Mill J.S., [1859] 1962, On Liberty (J. M. Dent & Sons Ltd., London), pp. 111-112, traduzione mia.

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